Lo Sportello Unico delle Attività Produttive – Il nuovo start up dell’impresaCon la pubblicazione il 30 settembre 2010 del DPR n.160/2010 la riforma dello Sportello Unico delle Attività Produttive può dirsi compiuta. Alla luce della nuova normativa lo Sportello Unico delle Attività Produttive diventa “ l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le Pubbliche Amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento”. Al fine di snellire i rapporti tra Pubblico Amministrazione e imprese allo Sportello Unico delle Attività Produttive sono attribuite le competenze dello Sportello Unico per l’Edilizia Produttiva. Il nuovo modello organizzativo voluto dalla legge di riforma si basa essenzialmente su due strumenti fondamentali:
Il nuovo Sportello gestirà pertanto i rapporti con gli utenti (imprese) e con gli Enti terzi coinvolti nel procedimento avvalendosi di strumenti tecnologici in grado di garantire rapidità nelle risposte, trasparenza e tracciabilità dei procedimenti trattati quali la posta elettronica certificata (PEC), la firma digitale e la creazione di un proprio portale web. L’art. 4 del DPR 160/2010 individua due scadenze temporali per l’adeguamento degli Sportelli Unici alla nuova normativa: il 30 marzo 2011 per il cd. procedimento automatizzato a seguito della presentazione della SCIA il 1 ottobre 2011 per il cd. procedimento ordinario caratterizzato dal sistema autorizzativo Dal 1 ottobre la modalità obbligatoria di trasmissione telematica verrà estesa a tutti i procedimenti di competenza dello Sportello Unico delle Attività Produttive ancora sottoposti a regime autorizzatorio. Per l’inoltro in via telematica il cittadino utente dovrà essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) e della firma digitale. Le pratiche SCIA possono essere inoltrate registrandosi gratuitamente agli indirizzi: In alternativa la SCIA può essere inoltrata con posta elettronica certificata all’indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
Per quanto riguarda il procedimento automatizzato tramite SCIA si precisa che la segnalazione deve essere presentata al SUAP corredata di tutte le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni nonché degli elaborati tecnici. Il SUAP al momento della presentazione della SCIA verificherà con modalità telematica la completezza della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva della completezza formale la SCIA telematica presentata verrà protocollata e di seguito il SUAP invierà alla casella PEC del richiedente l’apposita ricevuta di deposito. Tale ricevuta costituisce titolo autorizzatorio per l’esercizio dell’attività e per l’avvio immediato dell’intervento dichiarato. Le successive fasi del procedimento – istruttorie e controlli di veridicità delle dichiarazioni rese, richieste di integrazione documentale – saranno gestite entro i termini previsti dall’art.19 della L.241/90 così come novellato della L.122/2010 ossia 60 giorni. Entro tale termine la Pubblica Amministrazione dovrà adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi. Tali provvedimenti sanzionatori potranno essere evitati qualora l’interessato provveda a conformare l’attività segnalata, entro il termine fissato dalla Pubblica Amministrazione, alla normativa vigente in materia. Decorsi 60 giorni dalla presentazione della segnalazione, fermi restando i generali poteri di autotutela di cui agli articoli 21 quinquies e nonies della L.241/90 la Pubblica Amministrazione può intervenire sul procedimento consolidato solo in presenza del pericolo di danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività del privato alla normativa vigente. Resta fermo sempre e comunque (quindi anche oltre i 60 giorni) l’obbligo per la Pubblica Amministrazione di segnalazione alla competente autorità giudiziaria nelle ipotesi di false attestazioni e dichiarazioni con possibilità pertanto per la Pubblica Amministrazione stessa di adottare, nel caso di accertate irregolarità, i conseguenti provvedimenti inibitori.
Applicazione della SCIA al settore attività produttive, industriali, artigianali e dei servizi alla persona.L’istituto della SCIA si applica in presenza delle seguenti condizioni:
Applicazione della SCIA ad attività del settore edilizio.L’istituto della SCIA si applica nei seguenti casi:
Applicazione della SCIA ad attività del settore agricoltura.Sono soggetti a disciplina SCIA i seguenti procedimenti:
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