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Disinfestazione e deratizzazione
Introduzione
Il Comune di Busto Arsizio interviene tramite Ditta specializza per la disinfestazione e derattizzazione solo su aree ed immobili comunali a gestione diretta dell'Amministrazione Comunale e nelle pertinenze relative (spazi antistanti gli edifici, cortili, giardini annessi agli edifici scolastici ecc.), oltre alle rive comunali di rogge scoperte.
In particolare sono oggetto degli interventi di disinfestazione e di derattizzazione le aree, gli immobili ed i manufatti di proprietà comunale elencati di seguito, e precisamente:
- le scuole elementari;
- gli asili nido;
- le scuole materne;
- i micronidi;
- le scuole medie;
- gli edifici comunali e strutture similari;
- alcuni manufatti fognari;
- le rive comunali delle rogge scoperte;
- le tombinature delle zone adibite ai mercati settimanali scoperti;
- edifici residenziali comunali a gestione diretta;
- i pozzetti, le tombinature e le bocche di lupo all’interno delle pertinenze comunali;
- le aree verdi comunali.
Oltre la legislazione nazionale di merito tutti i provvedimenti e le misure di vigilanza igienico-sanitaria sono indicati nel Regolamento Locale D'Igiene. Tutti gli interventi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione vengono effettuati a cura e spese dei proprietari degli edifici e dei terreni in cui hanno luogo, o di chi ne ha l'effettiva disponibilità.
Segnalazioni
I cittadini possono inoltrare segnalazione scritta all'Ufficio Tutela Ambientale, permettendo in questo modo la pianificazione di opportuni interventi di disinfestazione/deratizzazione.
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Rifiuti abbandonati
Introduzione
Si intendono quelle situazioni dove la presenza di rifiuti (anche contenenti amianto) e i comportamenti illeciti di singole persone o attività produttive, in aree pubbliche e private, possono creare problemi di carattere igienico-sanitario ed un grave pregiudizio per l'ambiente.
Gli accertamenti dell’emergenza ambientale vengono eseguiti, di norma, dagli organi di vigilanza competenti quali ATS, Polizia Locale e ARPA.
Dove è possibile intervenire
Aree private
Sulla base delle segnalazioni e degli accertamenti effettuati dagli organi tecnici, vengono emessi provvedimenti per la rimozione di rifiuti speciali e/o pericolosi, giacenti su aree private e per problematiche generalmente connesse alle situazioni di degrado (vegetazione incolta, proliferazione abnorme di topi e insetti).
Aree comunali
Anche le aree e gli immobili comunali inutilizzati sono talvolta soggetti ai medesimi fenomeni di degrado; per questo motivo vengono programmati e finanziati interventi di pulizia, anche a supporto di altri Settori comunali, con la finalità di ricondurre i luoghi interessati ad idonee condizioni igienico-sanitarie e di decoro.
Segnalazioni rifiuti abbandonati
I cittadini possono inoltrare segnalazione scritta all'Ufficio Tutela Ambientale relativamente all’abbandono di rifiuti, in aree pubbliche o private, permettendo in questo modo l'asporto dei rifiuti medesimi l’eventuale applicazione delle sanzioni previste a carico del responsabile dell’abbandono.
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Servizio gestione rifiuti
Introduzione
Per rifiuto si intende: "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi" (art. 183, D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).
La normativa di riferimento a livello nazionale in materia di rifiuti è rappresentata dal Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" (articoli 177 - 266) che, unitamente ai successivi correttivi D.Lgs. n. 4/2008 e al D.Lgs. n. 205/2010, ha abrogato una serie di provvedimenti precedenti tra cui il Decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, cosiddetto Decreto "Ronchi", che fino alla data di entrata in vigore del D.lgs. 152/06 ha rappresentato la legge quadro di riferimento in materia di rifiuti.
Il Decreto, così come modificato in particolare dal D.Lgs. n. 205/2010 definisce i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti ovvero:
- prevenzione;
- preparazione per il riutilizzo;
- riciclaggio;
- recupero di altro tipo, per esempio recupero di energia;
- smaltimento.
La gerarchia di gestione definita dal Decreto definisce in generale un ordine di priorità di ciò che costituisce la miglior opzione ambientale e nel rispetto della gerarchia devono essere adottate le misure volte ad incoraggiare le opzioni che garantiscono il miglior risultato complessivo tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica.
La vigente normativa classifica i rifiuti secondo due criteri:
- l'origine: Rifiuti urbani e Rifiuti speciali;
- la pericolosità: Rifiuti pericolosi e non pericolosi.
Le competenze del Comune
Nel Comune di Busto Arsizio la gestione tecnica della raccolta rifiuti e lo spazzamento stradale vengono affidati ad una società partecipata dal Comune (AGESP S.p.A.) mediante specifico contratto di servizio.
I principali servizi oggetto del contratto sono: la raccolta porta a porta e la gestione del centro multiraccolta di Via Tosi, la pulizia e il lavaggio delle strade e delle aree verdi pubbliche, la svuotatura dei cestini e la raccolta dei rifiuti abbandonati.
I rifiuti oggetto di raccolta differenziata, quali ad esempio carta, plastica e vetro, sono poi conferiti agli impianti specializzati che provvedono al loro corretto riciclo, mentre i rifiuti cosiddetti "indifferenziati" vengono conferiti presso il termovalorizzatore "Accam", che si trova nella zona sud della città.
Per informazioni specifiche relative ai servizi più ricorrenti quali:
- raccolta a domicilio di rifiuti ingombranti domestici;
- orari e informazioni sul cento multiraccolta;
- modalità di raccolta differenziata dei rifiuti;
- orari per la raccolta dei rifiuti e la pulizia stradale
è possibile consultare il sito ufficiale della Società Agesp S.p.A..
Segnalazioni rifiuti abbandonati
I cittadini possono inoltrare segnalazione scritta all'Ufficio Tutela Ambientale relativamente all’abbandono di rifiuti, in aree pubbliche o private, permettendo in questo modo l'asporto dei rifiuti medesimi l’eventuale applicazione delle sanzioni previste a carico del responsabile dell’abbandono.
NORMATIVA
- D.Lgs 152 del 3 aprile 2006
- D.Lgs. n. 4/2008
- D.Lgs. n. 205/2010
- D.Lgs n. 22 del 5 febbraio 1997
- D.lgs. 152/06
- D.Lgs. n. 205/2010
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Inquinamento luminoso
E' una forma di inquinamento che si verifica quando la luce artificiale viene dispersa oltre la zona che dovrebbe illuminare ed è determinato dall'immissione nell'ambiente sia di luce diretta che riflessa. In quest'ultimo caso la dispersione è legata all'eccessiva intensità con la quale si illumina la superficie.
Una forma particolarmente dannosa di inquinamento luminoso è determinata dalle dispersioni di luce verso l'alto (in gergo tecnico si definisce "luce oltre il piano orizzontale").
L'inquinamento luminoso provoca non solo un grosso spreco di risorse energetiche, ma situazioni di abbagliamento che possono alterare la normale visibilità dei luoghi e diminuire la sicurezza stradale. Inoltre, comportando una sensibile perdita della visibilità della volta stellare, ci priva del piacere di guardare le stelle e ostacola l'attività scientifica degli osservatori astronomici.
Tra gli effetti sull'ecosistema e sugli organismi viventi sono da annoverare l'alterazione dei processi fotosintetici nelle piante e delle abitudini di vita e di caccia degli animali, i disturbi alla riproduzione e alle migrazioni nonché la modifica dei ritmi circadiani.
La Regione Lombardia con legge regionale n. 17 del 27 marzo 2000, ha disposto misure per contrastare il crescente inquinamento luminoso dei nostri cieli. La legge è stata successivamente integrata e modificata dalle seguenti leggi regionali: n. 38 del 21 dicembre 2004 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 ed ulteriori disposizioni"; art. 2, comma 3 della legge regionale n. 19 del 20 dicembre 2005 "Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale"; art. 6 delle legge regionale 27 febbraio 2007 n. 5 "Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative". Per la corretta applicazione di queste norme, la Giunta regionale ha emanato le seguenti delibere: d.g.r. n.7/2611 del 11.12.2000 "Aggiornamento dell'elenco degli osservatori astronomici in Lombardia e determinazione delle relative fasce di rispetto" e d.g.r. n. 7/6162 del 20.09.2001 "Criteri di applicazione della l.r. n.17 del 27/03/01". Obiettivo della l.r. 17/2000 è la riduzione dell'inquinamento luminoso e dei fenomeni ad esso associati (segnatamente il miglioramento della sicurezza per la circolazione stradale, la riduzione dei fenomeni di abbagliamento, la tutela dell'attività svolta dagli osservatori astronomici e la conservazione degli equilibri ecologici).
NORMATIVA
- legge regionale n. 17 del 27 marzo 2000
- legge regionale n. 38 del 21 dicembre 2004
- legge regionale n. 19 del 20 dicembre 2005
- legge regionale n. 5 del 27 febbraio 2007
- d.g.r. n.7/2611 del 11.12.2000
- d.g.r. n. 7/6162 del 20.09.2001
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Campi elettromagnetici
Introduzione
Come previsto dalla vigente normativa, l’installazione/modifica di impianti di telefonia e gli impianti radiotelevisivi avviene tramite presentazione di SCIA o richiesta di autorizzazione secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale per l'installazione e teleservizio degli impianti di telecomunicazione per telefonia cellulare, approvato con delibera di C.C. n. 133 del 10.12.2009, mentre i nuovi elettrodotti sono autorizzati dalla Provincia.
Il Comune provvede inoltre a richiedere eventuali monitoraggi ad A.R.P.A., su richiesta della cittadinanza, qualora esistano i presupposti per un superamento dei limiti normativi.
All’ARPA è assegnato un ruolo di vigilanza e controllo e competenza nell’espressione di pareri o pronunce relativamente all’istallazione di impianti.
L’ARPA esegue inoltre monitoraggi in situazioni critiche, aggiorna e gestisce il catasto regionale degli impianti (CASTEL), caratterizza siti in cui sia stato riscontrato il superamento dei limiti di campo elettromagnetico ed esprime pareri sui conseguenti piani di risanamento.
Telefonia mobile
Gli impianti per telefonia mobile, denominati Stazioni Radio Base (SRB), sono disciplinati , a livello regionale, dalla L.R. 11 del 11/05/2001 e successive modifiche mentre a livello nazionale il principale riferimento normativo è costituito dalla “Legge Quadro” n. 36 del 22 febbraio 2001. Le installazioni e le successive modifiche dei singoli impianti devono essere autorizzate dal Comune.
Radio e TV
Anche gli impianti per l'emittenza radio e televisiva sono disciplinati, a livello regionale, dalla L.R. 11.05.2001 n. 11 e successive modifiche.
Le installazioni e le successive modifiche dei singoli impianti per l'emittenza radio e televisiva devono essere autorizzate dal Comune.
L'autorizzazione non è necessaria per gli impianti con potenza complessiva al connettore d'antenna non superiore a 7 watt per i quali è prevista la sola comunicazione al Comune (SUAP) e all'ARPA 30 giorni prima dell'attivazione.
NORMATIVA
- C.C. n. 133 del 10.12.2009
- L.R. 11 del 11/05/2001
- “Legge Quadro” n. 36 del 22 febbraio 2001
Link utili
- Sito ARPA
- Catasto Informatizzato Impianti di Telecomunicazione e Radiotelevisione (CASTEL)
- Sito Regione Lombardia
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Deroga ai limiti di rumore attività temporanee
MANIFESTAZIONI TEMPORANEE
Quando non serve richiedere l'autorizzazione in deroga
Non occorre presentare richiesta per:
- le attività temporanee effettuate per conto dell’amministrazione comunale che tuttavia devono predisporre tutti gli accorgimenti gestionali per la protezione acustica delle aree prospicienti;
- le feste patronali e i comizi elettorali a condizione che vengano predisposti tutti gli accorgimenti gestionali per la protezione acustica delle aree prospicienti e rispettare i valori in deroga riportate nella Tabella B del documento "deroga rumore attività temporanee" presente nell'area documentale;
- le attività di tipo b) e c) di cui alla riportata tabella B del documento "deroga rumore attività temporanee", in grado di rispettare gli orari e i limiti di immissione indicati nella stessa tabella alle colonne 3 e 5, non necessitano di autorizzazione, ma solo di una dichiarazione del proponente della manifestazione al rispetto delle seguenti condizioni:
- orari di cui alla tabella B colonna 3;
- limiti di cui alla tabella B colonna 5.
Resta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di chiedere integrazioni, espletare controlli o inibire l'attività
Quando presentare istanza di autorizzazione in deroga
Occorre richiedere specifica autorizzazione in deroga per:
- le attività di tipo a) della citata tabella B del documento "deroga rumore attività temporanee";
- le attività di tipo b) e c) della Tabella B del documento "deroga rumore attività temporanee" che non siano in grado di garantire il rispetto degli orari e dei limiti di immissione indicati nelle colonne 3 e 5;
- le manifestazioni temporanee ubicate in prossimità di aree particolarmente protette:
- istituti scolastici a tutti i livelli,
- attrezzature sanitarie
- attrezzature di ricovero e cura,
A chi presentare la richiesta
L'istanza di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore per manifestazioni temporanee, corredata da relazione tecnica redatta da Tecnico competente in acustica ambientale, deve essere presentata utilizzando l'apposita modulistica presente nella sezione allegati, con n. 2 marche da bollo da € 16,00, almeno 30 giorni prima della data prevista per l'inizio dell'evento presso:
Comune di Busto Arsizio
Settore Opere Pubbliche Patrimonio SUAP Ambiente e Sicurezza
Ufficio Ecologia
pec: protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it
Ritiro autorizzazioni
L'autorizzazione potrà essere ritirata da persona diversa dal richiedente solo qualora munito di delega e copia del documento di identità in corso di validità del delegato e del delegante.
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Deroga ai limiti di rumore
CANTIERI EDILI STRADALI ED ASSIMILABILI
Quando non serve richiedere l'autorizzazione in deroga
Non devono presentare istanza di autorizzazione in deroga le attività di cantiere con le seguenti caratteristiche:
- opere di manutenzione ed i servizi effettuati nell'ambito del Patrimonio comunale, purché vengano indicate nel contratto di appalto dei lavori le caratteristiche acustiche delle apparecchiature che verranno utilizzate, gli accorgimenti tecnici ed organizzativi che si intende mettere in atto al fine di evitare episodi di inquinamento acustico e che l'esecutore dei lavori si dichiari disponibile ad effettuare gli stessi in orari indicati dal Comune;
- cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc.), cantieri finalizzati alla rimozione di situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione), alle attività connesse ai servizi di igiene urbana (spazzamento strade, raccolta rifiuti, ecc.), è concessa deroga ai livelli e agli orari della Tabella A sotto riportata ed agli adempimenti amministrativi previsti nelle N.T.A;
- cantieri edili e stradali relativi ad opere pubbliche e private (ad esclusione dei cantieri con durata superiore a due anni o cantieri posti in aree particolarmente protette o confinanti con le stesse), in grado di rispettare gli orari e i limiti di immissione indicati nella tabella A colonne 3 e 5 del documento presente nell'area documentale, non necessitano di autorizzazione, ma solo di una dichiarazione del direttore lavori al rispetto delle seguenti condizioni:
- orari di cui alla tabella A colonna 3;
- limiti di cui alla tabella A colonna 5;
Resta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di chiedere integrazioni, espletare controlli o inibire l'attività.
Quando presentare istanza di autorizzazione in deroga
Occorre richiedere specifica autorizzazione in deroga per:
- le attività di cantiere che non siano in grado di garantire il rispetto degli orari e dei limiti di immissione indicati nelle colonne 3 e 5, Tabella A del documento presente nell'area documentale;
- i cantieri con durata superiore a due anni deve essere sempre richiesta al Comune il rilascio di specifica autorizzazione in deroga. L'autorizzazione in deroga è valutata in relazione al cronoprogramma delle lavorazioni di cantiere e subordinata/correlata ad un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere. È facoltà del Comune chiedere un piano di monitoraggio acustico delle attività di cantiere;
- cantieri posti in aree particolarmente protette o confinanti con le stesse, quali:
- istituti scolastici a tutti i livelli,
- attrezzature sanitarie
- attrezzature di ricovero e cura,
dovranno predisporre tutti gli accorgimenti per la protezione acustica delle aree prospicienti, sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale, che tramite idonea organizzazione dell'attività. In caso di vicinanza a strutture per l'istruzione i cantieri dovranno essere organizzati in maniera da realizzare le operazioni più rumorose al di fuori dell'orario scolastico.
A chi presentare la richiesta
L'istanza di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore per cantieri edili, corredata da relazione tecnica redatta da Tecnico competente in acustica ambientale, deve essere presentata utilizzando l'apposita modulistica presente nella sezione modulistica, con n. 2 marche da bollo da € 16,00, almeno 30 giorni prima della data prevista per l'inizio dell'evento presso:
Comune di Busto Arsizio
Settore Ambiente Tutela del territorio e qualità della Vita
Ufficio Ecologia
pec: protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it
Ritiro autorizzazioni
L'autorizzazione potrà essere ritirata da persona diversa dal richiedente solo qualora munito di delega e copia del documento di identità in corso di validità del delegato e del delegante.
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Inquinamento acustico
L’inquinamento acustico oggi è fra le principali cause del peggioramento della qualità della vita nelle città.
La Legge Quadro n. 447 del 26.10.1995 definisce inquinamento acustico “l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi”.
Il rumore in ambito urbano è dovuto alla presenza di numerose sorgenti quali le infrastrutture di trasporto (strade, ferrovie, aeroporti, porti) e le attività rumorose (ad esempio attività industriali e artigianali, presenza di discoteche, etc).
L’attuale contesto normativo assegna ai Comuni il ruolo di Ente di riferimento per la prevenzione ed il risanamento dell'inquinamento acustico prodotto in ambiente esterno da impianti o attrezzature utilizzati per attività produttive, commerciali o professionali e dalle infrastrutture di trasporto gestite dal Comune.
Tra i compiti assegnati al Comune vi è l’adozione della Classificazione Acustica del Territorio ovvero la suddivisione del territorio in aree acusticamente omogenee, in base alla prevalente destinazione d’uso del territorio stesso, a cui sono assegnate una delle sei classi indicate dalla normativa e, conseguentemente, i limiti a tale classe associati. La Classificazione Acustica è quindi strumento indispensabile per l'applicazione dei valori limite di esposizione al rumore. Per il rumore prodotto dalle infrastrutture di trasporto sono definite fasce di pertinenza acustica nelle quali sono fissati limiti diversi.
Oltre ai limiti della classificazione acustica il rumore prodotto per esigenze produttive, commerciali e professionali deve rispettare anche i cosiddetti limiti differenziali (differenza tra il rumore misurato con sorgente disturbante attiva e sorgente disturbante spenta).
Fanno eccezione al rispetto dei limiti sopra detti le attività rumorose temporanee come i cantieri edili, stradali, le manifestazioni, i concerti, ecc.. Proprio perché temporanee e perciò limitate nel tempo, legate ad ubicazioni variabili e non ripetitive, queste attività godono di limiti ed orari più permissivi in deroga ai limiti acustici e di orario previsti dalla legge.
All'interno di questo complesso panorama di competenze, l’Ufficio Tutela Ambientale è impegnato in attività volte alla verifica del rispetto delle normative vigenti in materia di inquinamento acustico (gestione degli esposti per attività rumorose) e al supporto agli altri uffici comunali competenti per la redazione e gestione degli strumenti di pianificazione e per la verifica delle valutazioni di impatto acustico.
NORMATIVA
Legge Quadro n. 447 del 26.10.1995
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Attività con emissioni in atmosfera scarsamente rilevanti
ART. 272 C. 1 DEL DLGS 152/06
Premessa
Il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. dispone, all’art. 272 comma 1, che l’autorità competente possa prevedere, con proprio provvedimento generale, che i gestori delle attività “ad emissioni scarsamente rilevanti” comunichino all’autorità competente di ricadere in tale casistica, nonché la data di messa in esercizio degli impianti o di avvio dell’attività. La Regione Lombardia, nel ruolo conferitogli dalla L.R. 24/06 di stabilire direttive per l’esercizio uniforme e coordinato delle funzioni trasferite alle province lombarde, ritiene di esprimere un indirizzo univoco sui criteri e sulle modalità di applicazione dell’articolo sopramenzionato, per facilitare l’applicazione del medesimo ai soggetti coinvolti, ed ottenere un comportamento uniforme sul territorio regionale.
NORMATIVA
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: “norme in materia ambientale” - Parte quinta “Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”, articolo 272 “impianti ed attività in deroga”, commi 1 e 5.
- L.R. 11 dicembre 2006, n. 24: “norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente”, articolo 8: “..la Giunta Regionale stabilisce le direttive per l’esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite, ivi comprese quelle di controllo, nonché per la definizione delle spese istruttorie”.
- D.G.R. 29 ottobre 2001, n. 7/6631: “criteri per l’attuazione della delega ai comuni delle funzioni amministrative in materia di attività ad inquinamento poco significativo, di cui all’art.3, comma 69, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1”.
Modalità e procedure applicative per gli impianti e/o attività con emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico
Come stabilito dalla d.g.r. n. 7/6631 del 29.10.2001, i gestori di attività ad inquinamento poco significativo, ora definite nel comma 1 dell’art. 272 del D.Lgs. 152/06 ad “emissioni scarsamente rilevanti”, prima dell’avvio dell’attività o dell’impianto devono comunicare, al Comune competente per territorio, di ricadere nella casistica di cui all’art. 272 c. 1 del D.Lgs. 152/06.
Qualora non venga effettuata la comunicazione sopra menzionata, esperita anche con modalità quali la comunicazione di inizio attività produttiva, il gestore dell’impianto è punito, secondo quanto previsto dall’art. 279 c.3 del D.Lgs. 152/06, con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda fino a 1.032 euro.
Effettuata la comunicazione, il gestore può esercitare la propria attività senza ulteriori adempimenti relativi alle emissioni in atmosfera generate dall’attività; il sindaco può comunque, in qualità di autorità sanitaria sul territorio comunale, imporre prescrizioni e limitazioni in tema di emissioni in atmosfera. L’esercente dovrà comunque, nello svolgimento delle proprie attività, porre particolare attenzione alle prescrizioni sanitarie in tema di salubrità dell’ambiente di lavoro (come previsto dalla normativa vigente) ed eventuali prescrizioni comunali definite dall’applicazione del regolamento locale d’igiene.
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