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Rifiuti abbandonati
Introduzione
Si intendono quelle situazioni dove la presenza di rifiuti (anche contenenti amianto) e i comportamenti illeciti di singole persone o attività produttive, in aree pubbliche e private, possono creare problemi di carattere igienico-sanitario ed un grave pregiudizio per l'ambiente.
Gli accertamenti dell’emergenza ambientale vengono eseguiti, di norma, dagli organi di vigilanza competenti quali ATS, Polizia Locale e ARPA.
Dove è possibile intervenire
Aree private
Sulla base delle segnalazioni e degli accertamenti effettuati dagli organi tecnici, vengono emessi provvedimenti per la rimozione di rifiuti speciali e/o pericolosi, giacenti su aree private e per problematiche generalmente connesse alle situazioni di degrado (vegetazione incolta, proliferazione abnorme di topi e insetti).
Aree comunali
Anche le aree e gli immobili comunali inutilizzati sono talvolta soggetti ai medesimi fenomeni di degrado; per questo motivo vengono programmati e finanziati interventi di pulizia, anche a supporto di altri Settori comunali, con la finalità di ricondurre i luoghi interessati ad idonee condizioni igienico-sanitarie e di decoro.
Segnalazioni rifiuti abbandonati
I cittadini possono inoltrare segnalazione scritta all'Ufficio Tutela Ambientale relativamente all’abbandono di rifiuti, in aree pubbliche o private, permettendo in questo modo l'asporto dei rifiuti medesimi l’eventuale applicazione delle sanzioni previste a carico del responsabile dell’abbandono.
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Servizio gestione rifiuti
Introduzione
Per rifiuto si intende: "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi" (art. 183, D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).
La normativa di riferimento a livello nazionale in materia di rifiuti è rappresentata dal Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" (articoli 177 - 266) che, unitamente ai successivi correttivi D.Lgs. n. 4/2008 e al D.Lgs. n. 205/2010, ha abrogato una serie di provvedimenti precedenti tra cui il Decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, cosiddetto Decreto "Ronchi", che fino alla data di entrata in vigore del D.lgs. 152/06 ha rappresentato la legge quadro di riferimento in materia di rifiuti.
Il Decreto, così come modificato in particolare dal D.Lgs. n. 205/2010 definisce i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti ovvero:
- prevenzione;
- preparazione per il riutilizzo;
- riciclaggio;
- recupero di altro tipo, per esempio recupero di energia;
- smaltimento.
La gerarchia di gestione definita dal Decreto definisce in generale un ordine di priorità di ciò che costituisce la miglior opzione ambientale e nel rispetto della gerarchia devono essere adottate le misure volte ad incoraggiare le opzioni che garantiscono il miglior risultato complessivo tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica.
La vigente normativa classifica i rifiuti secondo due criteri:
- l'origine: Rifiuti urbani e Rifiuti speciali;
- la pericolosità: Rifiuti pericolosi e non pericolosi.
Le competenze del Comune
Nel Comune di Busto Arsizio la gestione tecnica della raccolta rifiuti e lo spazzamento stradale vengono affidati ad una società partecipata dal Comune (AGESP S.p.A.) mediante specifico contratto di servizio.
I principali servizi oggetto del contratto sono: la raccolta porta a porta e la gestione del centro multiraccolta di Via Tosi, la pulizia e il lavaggio delle strade e delle aree verdi pubbliche, la svuotatura dei cestini e la raccolta dei rifiuti abbandonati.
I rifiuti oggetto di raccolta differenziata, quali ad esempio carta, plastica e vetro, sono poi conferiti agli impianti specializzati che provvedono al loro corretto riciclo, mentre i rifiuti cosiddetti "indifferenziati" vengono conferiti presso il termovalorizzatore "Accam", che si trova nella zona sud della città.
Per informazioni specifiche relative ai servizi più ricorrenti quali:
- raccolta a domicilio di rifiuti ingombranti domestici;
- orari e informazioni sul cento multiraccolta;
- modalità di raccolta differenziata dei rifiuti;
- orari per la raccolta dei rifiuti e la pulizia stradale
è possibile consultare il sito ufficiale della Società Agesp S.p.A..
Segnalazioni rifiuti abbandonati
I cittadini possono inoltrare segnalazione scritta all'Ufficio Tutela Ambientale relativamente all’abbandono di rifiuti, in aree pubbliche o private, permettendo in questo modo l'asporto dei rifiuti medesimi l’eventuale applicazione delle sanzioni previste a carico del responsabile dell’abbandono.
NORMATIVA
- D.Lgs 152 del 3 aprile 2006
- D.Lgs. n. 4/2008
- D.Lgs. n. 205/2010
- D.Lgs n. 22 del 5 febbraio 1997
- D.lgs. 152/06
- D.Lgs. n. 205/2010
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Amianto
Censimento dell’amianto
In base alla L. 257/92 i proprietari hanno l’obbligo di denunciare all’ASL la presenza di amianto o di materiali contenenti amianto in matrice friabile; la L.R. 17/2003 ha esteso l’obbligo anche ai manufatti in cemento-amianto (amianto in matrice compatta).
I modelli per la notifica della presenza di amianto sono riportati nell’Allegato 4 del PRAL.
Il censimento viene svolto dalle ASL in collaborazione con i Comuni e le Province.
Il PRAL stabilisce che occorre comunque favorire, attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione realizzate in collaborazione con le amministrazioni comunali e provinciali, l’autonotifica obbligatoria della presenza di amianto negli edifici privati. A tal fine i Comuni mettono a disposizione l’apposito modulo di cui all’Allegato 4 (Modulo NA/1).
Obblighi dei proprietari
A tutt’oggi non esiste l’obbligo di rimozione dei materiali contenenti amianto, a meno che non sia stata rilevata la pericolosità di dispersione delle fibre. Ai sensi del D.M. 6 settembre 1994, il proprietario di un edificio, l’amministratore o il responsabile dell’attività che vi si svolge, accertata la presenza di materiali contenenti amianto, è tenuto ad attuare un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l’esposizione degli occupanti.
Tale programma implica:
- designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;
- tenere un’idonea documentazione da cui risulti l’ubicazione dei materiali contenenti amianto. Sulle installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi (ad es. caldaia e tubazioni), dovranno essere poste avvertenze allo scopo di evitare che l’amianto venga inavvertitamente manomesso;
- garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, di interventi manutentivi ed in occasione di qualsiasi evento che possa causare manomissione dei materiali contenenti amianto. A tal fine dovranno essere predisposte specifiche procedure per le attività di manutenzione e dovrà essere tenuta una documentazione verificabile;
- fornire una corretta informazione agli occupanti dell’edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;
- nel caso siano in opera materiali friabili provvede a far ispezionare l’edificio almeno una volta all’anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica. Copia del rapporto dovrà essere trasmessa alla ASL competente la quale può prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aerodisperse all’interno dell’edificio.
Inoltre, in base alla Legge 257/92 e alla L.R. 17/2003, i proprietari hanno l’obbligo di denunciare all’ASL la presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, utilizzando il modulo di cui all’allegato n. 4 del PRAL ((Modulo NA/1).
La valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto deve essere effettuata secondo il Protocollo Regionale approvato con Decreto della Direzione Generale Sanità n. 13237 del 18/11/2008. La valutazione, che deve essere sottoscritta da personale qualificato (Ingegnere, Architetto, Geometra, Tecnico con patentino regionale per l’amianto), permette di calcolare l’Indice di Degrado (I.D.). In base al risultato ottenuto, gli interventi da attivare saranno:
- nessun intervento e riesame con frequenza biennale (ID inferiore o uguale a 25)
- esecuzione della bonifica entro 3 anni (ID compreso tra 25 e 44)
- rimozione della copertura entro i successivi 12 mesi (ID uguale o maggiore di 45)
I metodi di bonifica previsti dalla normativa sono:
- la sovracopertura
- l'incapsulamento
- la rimozione
La sovracopertura consiste nell'installare una nuova copertura al di sopra di quella esistente in cemento-amianto che verrà comunque lasciata se la struttura portante può supportare un carico permanente aggiuntivo.
L'incapsulamento prevede la pulizia della superficie della copertura da ricoprire e quindi l'utilizzo di appositi prodotti ricoprenti. Il trattamento finale dovrà essere certificato dall'impresa esecutrice e resta a carico del committente l'obbligo di verificarne lo stato di conservazione.
La rimozione prevede la totale asportazione della copertura in cemento amianto e la sostituzione con altra copertura.
NORMATIVA
L’uso di materiali contenenti amianto è soggetto alla Legge n. 257/1992 - “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”. L’art. 10 di tale Legge prevede l’adozione, da parte delle Regioni, di piani di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto.
La Regione Lombardia ha emanato la L.R. 29 settembre 2003, n. 17 “Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento dell’amianto”, con la quale viene data attuazione alle disposizioni della Legge 257/92, estendendo il campo di intervento anche all’amianto in matrice compatta. L’art. 6 di tale legge stabilisce che i proprietari di edifici, impianti o luoghi nei quali vi è presenza di amianto o di materiali contenenti amianto hanno l’obbligo di comunicare tale presenza all’ASL competente per territorio.
Il Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL), elaborato ai sensi dell’art. 10 della L. 257/92 e dell’art. 3 della L.R. 17/2003, è stato approvato con d.g.r. n. VIII/1526 del 22/12/2005.
Il PRAL, in base a quanto stabilito dall’art. 3 della L.R. 17/2003, contiene le azioni e gli strumenti per realizzare gli obiettivi indicati dalla legge stessa all’art. 1, ovvero:
- la salvaguardia del benessere delle persone rispetto all’inquinamento da fibre di amianto;
- la prescrizione di norme di prevenzione per la bonifica dell’amianto;
- la promozione di iniziative di educazione ed informazione finalizzate a ridurre la presenza dell’amianto.
Inoltre il PRAL si pone come obiettivo strategico l’eliminazione dal territorio lombardo dell’amianto presente negli ambienti di vita e di lavoro entro 10 anni.
Link utili
Sito Regione Lombardia – Direzione Generale Salute
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TARI 2018
A partire dal 1° gennaio 2014 è in vigore la Tassa sui Rifiuti (TARI), componente dell’imposta unica comunale (IUC), per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. In virtù del comma 704 dell’art. 1 della Legge 147/2013, cessa di avere applicazione il precedente prelievo relativo alla gestione dei rifiuti urbani (TARSU), ferme restando le obbligazioni sorte prima di detta data.
Il tributo è corrisposto in base alla tariffa commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri determinati con il D.P.R. 158/1999 ad oggetto: “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.
Scadenze 2018:
1°ottobre 2018: 1^RATA (il 30 settembre è domenica) • 30 novembre 2018: 2^RATA • 31 gennaio 2019: 3^RATA
E' facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in unica soluzione da corrispondere entro la scadenza della prima rata.
Il versamento si effettua con MOD. F24 (in posta, banca o per via telematica) o bollettino postale.
Dichiarazione iniziale, di rettifica, di cessazione
Dichiarazione iniziale
La dichiarazione deve essere presentata da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, esistenti nel territorio comunale a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o ad essi assimilati.
Dichiarazione di rettifica
La dichiarazione di rettifica, presentata secondo le modalità previste per quella iniziale, deve contenere gli elementi identificativi del contribuente nonché l'indicazione di tutte le variazioni intervenute rispetto alla dichiarazione precedente.
Dichiarazione di cessazione
La cessazione del possesso, conduzione o detenzione dei locali e delle aree costituenti presupposto di applicazione del tributo, deve essere comunicata dal contribuente mediante apposita dichiarazione che deve essere presentata secondo le modalità della dichiarazione iniziale con l'indicazione della data di cessazione del possesso, conduzione o detenzione, cognome e nome o denominazione dell'eventuale subentrante nei locali e nelle aree, qualora conosciuto.
INFORMAZIONI UTILI
Deve pagare chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo
La superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dichiarata o accertata ai fini della previgente TARSU.
Per le utenze domestiche il conteggio tiene conto, sia delle superfici occupate che del numero dei componenti il nucleo familiare (sono previste tariffe differenti per i nuclei con 1,2,3,4,5 e 6 o più occupanti).
Per le utenze non domestiche il conteggio considera, sia le superfici dei locali occupati sia la tipologia dell’ attività prevalentemente svolta, sulla base della classificazione ATECO adottata dall’ISTAT Sulla tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione, igiene ambientale, nella misura stabilita annualmente dalla Provincia di Varese (per l’anno 2016 è il 5%).
Come rimediare ad errori ed omissioni: Il ravvedimento operoso
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TARI 2018 Modulistica
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TARI 2019
A partire dal 1° gennaio 2014 è in vigore la Tassa sui Rifiuti (TARI), componente dell’imposta unica comunale (IUC), per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. In virtù del comma 704 dell’art. 1 della Legge 147/2013, cessa di avere applicazione il precedente prelievo relativo alla gestione dei rifiuti urbani (TARSU), ferme restando le obbligazioni sorte prima di detta data.
Il tributo è corrisposto in base alla tariffa commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri determinati con il D.P.R. 158/1999 ad oggetto: “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.
Scadenze 2019
1^ RATA: 15 ottobre 2019
2^ RATA: 16 dicembre 2019
3^ RATA: 15 febbraio 2020
E' facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in unica soluzione da corrispondere entro la scadenza della prima rata.
Dichiarazione iniziale, di rettifica, di cessazione
Dichiarazione iniziale
La dichiarazione deve essere presentata da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, esistenti nel territorio comunale a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o ad essi assimilati.
Dichiarazione di rettifica
La dichiarazione di rettifica, presentata secondo le modalità previste per quella iniziale, deve contenere gli elementi identificativi del contribuente nonché l'indicazione di tutte le variazioni intervenute rispetto alla dichiarazione precedente.
Dichiarazione di cessazione
La cessazione del possesso, conduzione o detenzione dei locali e delle aree costituenti presupposto di applicazione del tributo, deve essere comunicata dal contribuente mediante apposita dichiarazione che deve essere presentata secondo le modalità della dichiarazione iniziale con l'indicazione della data di cessazione del possesso, conduzione o detenzione, cognome e nome o denominazione dell'eventuale subentrante nei locali e nelle aree, qualora conosciuto.
Sportello telematico
Il servizio LINKmate consente di accedere allo sportello telematico con cui il contribuente stesso può svolgere in autonomia la maggior parte delle pratiche che abitualmente si effettuano allo sportello, senza recarsi fisicamente presso l'ufficio tributi.
Alcune delle funzionalità di LINKmate:
• Consultazione dei dati del catasto relativi ai propri immobili
• Interazione diretta con il Comune tramite la “bacheca messaggi”
• Pagamento online dei tributi locali tramite pagoPA
• Accesso tramite SPID (modalità di autenticazione in fase di attivazione)
Il contribuente può accedere a LINKmate con due modalità:
1. Registrazione con codice fiscale e password
2. SPID (modalità di autenticazione in fase di attivazione)
Registrazione con codice fiscale e password
Dalla homepage di LINKmate, basta cliccare su “registrati”, compilare i campi e seguire le istruzioni della pagina per ricevere una password da utilizzare insieme al proprio codice fiscale per effettuare l’accesso.
SPID
Gli utenti già in possesso di credenziali del Sistema Pubblico di Identità digitale, potranno accedere seguendo l’iter specifico del proprio gestore di Identità digitale (in fase di attivazione).
Accedi al servizio Sportello telematico LINKmate
INFORMAZIONI UTILI
Deve pagare chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo
La superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dichiarata o accertata ai fini della previgente TARSU.
Per le utenze domestiche il conteggio tiene conto, sia delle superfici occupate che del numero dei componenti il nucleo familiare (sono previste tariffe differenti per i nuclei con 1,2,3,4,5 e 6 o più occupanti).
Per le utenze non domestiche il conteggio considera, sia le superfici dei locali occupati sia la tipologia dell’ attività prevalentemente svolta, sulla base della classificazione ATECO adottata dall’ISTAT Sulla tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione, igiene ambientale, nella misura stabilita annualmente dalla Provincia di Varese (per l’anno 2016 è il 5%).
Come rimediare ad errori ed omissioni: Il ravvedimento operoso
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TARI 2019 Modulistica
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Tributi - TARI
TARI 2014
A partire dal 1° gennaio 2014 è in vigore la Tassa sui Rifiuti (TARI), componente dell’imposta unica comunale (IUC), per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. In virtù del comma 704 dell’art. 1 della Legge 147/2013, cessa di avere applicazione il precedente prelievo relativo alla gestione dei rifiuti urbani (TARSU), ferme restando le obbligazioni sorte prima di detta data.
Il tributo è corrisposto in base alla tariffa commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri determinati con il D.P.R. 158/1999 ad oggetto: “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.
Scadenze 2014:
31 gennaio 2015: 1^RATA • 31 marzo 2015: 2^RATA • 30 maggio 2015: 3^RATA
E' facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in unica soluzione da corrispondere entro la scadenza della prima rata.
Il versamento si effettua con MOD. F24 (in posta, banca o per via telematica) o bollettino postale.
Dichiarazione iniziale, di rettifica, di cessazione
Dichiarazione iniziale
La dichiarazione deve essere presentata da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, esistenti nel territorio comunale a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o ad essi assimilati.
Dichiarazione di rettifica
La dichiarazione di rettifica, presentata secondo le modalità previste per quella iniziale, deve contenere gli elementi identificativi del contribuente nonché l'indicazione di tutte le variazioni intervenute rispetto alla dichiarazione precedente.
Dichiarazione di cessazione
La cessazione del possesso, conduzione o detenzione dei locali e delle aree costituenti presupposto di applicazione del tributo, deve essere comunicata dal contribuente mediante apposita dichiarazione che deve essere presentata secondo le modalità della dichiarazione iniziale con l'indicazione della data di cessazione del possesso, conduzione o detenzione, cognome e nome o denominazione dell'eventuale subentrante nei locali e nelle aree, qualora conosciuto.
Come rimediare ad errori ed omissioni: Il ravvedimento operoso
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TARI 2015
A partire dal 1° gennaio 2014 è in vigore la Tassa sui Rifiuti (TARI), componente dell’imposta unica comunale (IUC), per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. In virtù del comma 704 dell’art. 1 della Legge 147/2013, cessa di avere applicazione il precedente prelievo relativo alla gestione dei rifiuti urbani (TARSU), ferme restando le obbligazioni sorte prima di detta data.
Il tributo è corrisposto in base alla tariffa commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri determinati con il D.P.R. 158/1999 ad oggetto: “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.
Scadenze 2015:
30 novembre 2015: 1^RATA • 31 gennaio 2016: 2^RATA • 31 marzo 2016: 3^RATA
E' facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in unica soluzione da corrispondere entro la scadenza della prima rata.
Il versamento si effettua con MOD. F24 (in posta, banca o per via telematica) o bollettino postale.
Dichiarazione iniziale, di rettifica, di cessazione
Dichiarazione iniziale
La dichiarazione deve essere presentata da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, esistenti nel territorio comunale a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o ad essi assimilati.
Dichiarazione di rettifica
La dichiarazione di rettifica, presentata secondo le modalità previste per quella iniziale, deve contenere gli elementi identificativi del contribuente nonché l'indicazione di tutte le variazioni intervenute rispetto alla dichiarazione precedente.
Dichiarazione di cessazione
La cessazione del possesso, conduzione o detenzione dei locali e delle aree costituenti presupposto di applicazione del tributo, deve essere comunicata dal contribuente mediante apposita dichiarazione che deve essere presentata secondo le modalità della dichiarazione iniziale con l'indicazione della data di cessazione del possesso, conduzione o detenzione, cognome e nome o denominazione dell'eventuale subentrante nei locali e nelle aree, qualora conosciuto.
Come rimediare ad errori ed omissioni: Il ravvedimento operoso
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TARI 2016
A partire dal 1° gennaio 2014 è in vigore la Tassa sui Rifiuti (TARI), componente dell’imposta unica comunale (IUC), per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. In virtù del comma 704 dell’art. 1 della Legge 147/2013, cessa di avere applicazione il precedente prelievo relativo alla gestione dei rifiuti urbani (TARSU), ferme restando le obbligazioni sorte prima di detta data.
Il tributo è corrisposto in base alla tariffa commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri determinati con il D.P.R. 158/1999 ad oggetto: “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.
Scadenze 2016:
30 settembre 2016: 1^RATA • 30 novembre 2016: 2^RATA • 31 gennaio 2017: 3^RATA
E' facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in unica soluzione da corrispondere entro la scadenza della prima rata.
Il versamento si effettua con MOD. F24 (in posta, banca o per via telematica) o bollettino postale.
Dichiarazione iniziale, di rettifica, di cessazione
Dichiarazione iniziale
La dichiarazione deve essere presentata da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, esistenti nel territorio comunale a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o ad essi assimilati.
Dichiarazione di rettifica
La dichiarazione di rettifica, presentata secondo le modalità previste per quella iniziale, deve contenere gli elementi identificativi del contribuente nonché l'indicazione di tutte le variazioni intervenute rispetto alla dichiarazione precedente.
Dichiarazione di cessazione
La cessazione del possesso, conduzione o detenzione dei locali e delle aree costituenti presupposto di applicazione del tributo, deve essere comunicata dal contribuente mediante apposita dichiarazione che deve essere presentata secondo le modalità della dichiarazione iniziale con l'indicazione della data di cessazione del possesso, conduzione o detenzione, cognome e nome o denominazione dell'eventuale subentrante nei locali e nelle aree, qualora conosciuto.
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TARI 2017
A partire dal 1° gennaio 2014 è in vigore la Tassa sui Rifiuti (TARI), componente dell’imposta unica comunale (IUC), per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. In virtù del comma 704 dell’art. 1 della Legge 147/2013, cessa di avere applicazione il precedente prelievo relativo alla gestione dei rifiuti urbani (TARSU), ferme restando le obbligazioni sorte prima di detta data.
Il tributo è corrisposto in base alla tariffa commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri determinati con il D.P.R. 158/1999 ad oggetto: “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.
Scadenze 2017:
30 settembre 2017: 1^RATA • 30 novembre 2017: 2^RATA • 31 gennaio 2018: 3^RATA
E' facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in unica soluzione da corrispondere entro la scadenza della prima rata.
Il versamento si effettua con MOD. F24 (in posta, banca o per via telematica) o bollettino postale.
Dichiarazione iniziale, di rettifica, di cessazione
Dichiarazione iniziale
La dichiarazione deve essere presentata da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, esistenti nel territorio comunale a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o ad essi assimilati.
Dichiarazione di rettifica
La dichiarazione di rettifica, presentata secondo le modalità previste per quella iniziale, deve contenere gli elementi identificativi del contribuente nonché l'indicazione di tutte le variazioni intervenute rispetto alla dichiarazione precedente.
Dichiarazione di cessazione
La cessazione del possesso, conduzione o detenzione dei locali e delle aree costituenti presupposto di applicazione del tributo, deve essere comunicata dal contribuente mediante apposita dichiarazione che deve essere presentata secondo le modalità della dichiarazione iniziale con l'indicazione della data di cessazione del possesso, conduzione o detenzione, cognome e nome o denominazione dell'eventuale subentrante nei locali e nelle aree, qualora conosciuto.
Come rimediare ad errori ed omissioni: Il ravvedimento operoso
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