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Giovedì, 21 Dicembre 2017 13:55

Contrassegno per la circolazione e sosta disabili

CONTRASSEGNO SPECIALE” PER LA SOSTA EX ART. 188 DEL C.D.S. - MODALITA’ DI RILASCIO

 

E’ in vigore dal 15 settembre 2012 il decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 30 luglio 2012, che prevede l’introduzione in Italia del contrassegno invalidi europeo e la corrispondente modifica della segnaletica stradale. Il permesso autorizza la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone con disabilità, sul territorio nazionale e negli Stati membri dell’Unione Europea (ai sensi dell’art. 381 del D.P.R.495/92 come modificato dal D.P.R. 151/2012). Il contrassegno può essere permanente (durata quinquennale, rinnovabile) o temporaneo, in relazione a quanto stabilito dal certificato rilasciato dall’ASST o dalla commissione medica INPS di appartenenza o dal verbale di commissione medica ai sensi della Legge 104/92 (con valutazione di ridotte o impedite capacità di deambulazione). Nel caso sia permanente, il contrassegno ha validità quinquennale e deve essere rinnovato alla scadenza.

DOVE RIVOLGERSI

Comando Polizia locale – ufficio Sicurezza viabilistica e Trasporti

VIA MOLINO, 2

Responsabile del procedimento: Commissario Giuseppe Vaccarino

Orario: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00

Mercoledì pomeriggio anche dalle 14,30 alle 16,30

Telefono 0331 1620611 – 616 – 622

Indirizzo e-mail: viabilita.polizialocale@comune.bustoarsizio.va.it

PEC: protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it

 

RILASCIO CONTRASSEGNO

La richiesta deve essere presentata dal soggetto interessato, da un suo familiare o da persona delegata che in questo caso dovrà presentarsi munita anche di delega e fotocopia del documento d’identità del delegante, allegando la seguente documentazione:

  • certificato rilasciato dalla commissione medica dell’INPS o dall’ASST di appartenenza o verbale di valutazione della Legge n. 104/1992 dal quale risulti un quadro di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta:
  • n. 2 fototessera recenti e uguali
  • n. 1 marca da bollo da € 16,00 (SOLO se si tratta del rilascio di contrassegno TEMPORANEO )

In caso di rilascio di permesso PERMANENTE (durata quinquennale, rinnovabile) NON occorre la marca da bollo (art 13 bis Tab B allegata al D.P.R. 642/1972).

Il contrassegno viene rilasciato entro 7 giorni dalla presentazione della domanda se completa di tutta la documentazione.

L’autorizzazione permanente deve essere rinnovata alla scadenza dei cinque anni; il contrassegno temporaneo viene rinnovato solo se il soggetto interessato è in possesso di una nuova certificazione medica rilasciata dall’ATS d’appartenenza o dalla commissione medica INPS eventuale verbale della legge 104/92 (con valutazione di impedite capacità motorie).

RINNOVO DI CONTRASSEGNO PERMANENTE
Il soggetto interessato deve presentare domanda di rinnovo entro 30 giorni dalla scadenza, munito dei seguenti documenti:

  • certificato del medico di base che attesta il permanere delle condizioni invalidanti
  • n.2 fototessera recenti e uguali
  • contrassegno scaduto

RINNOVO DI CONTRASSEGNO TEMPORANEO

Il soggetto interessato deve seguire la stessa procedura indicata per il rilascio e deve riconsegnare il contrassegno scaduto.

 

IN CASO DI SMARRIMENTO O FURTO DEL CONTRASSEGNO
Il soggetto interessato o altra persona da lui incaricata deve provvedere a denunciare il furto o lo smarrimento alle Forze di Polizia (Comando Polizia Locale, Carabinieri, Commissariato).

Successivamente copia della denuncia dovrà essere presentata per il rilascio di un nuovo contrassegno.

Alla richiesta dovrà essere allegata:

  • n.2 fototessera recenti e uguali
  • una marca da bollo da 16,00 (solo se si tratta di contrassegno temporaneo).


IN CASO DI DETERIORAMENTO DEL CONTRASSEGNO

Il soggetto interessato deve presentare i seguenti documenti:

  • n 2 fototessera recenti e uguali
  • contrassegno deteriorato

 

INFORMAZIONI SULLA CIRCOLAZIONE A BUSTO ARSIZIO

I veicoli al servizio di persone invalide che espongono il contrassegno per la sosta ex art. 188 del C.d.S. nel comune di Busto Arsizio possono:

  • sostare nei parcheggi a pagamento su strada senza obbligo di quietanza (deliberazione di GC n. 563/2010);
  • sostare nei parcheggi regolamentati a tempo (“zona a disco orario”) senza limite di tempo;
  • transitare all’interno della Zona a Traffico Limitato (per quanto concerne la sosta all’interno della ZTL il titolare del contrassegno dovrà attenersi alla segnaletica e a quanto previsto dalla normativa in vigore a livello nazionale) previa comunicazione via email a ztl@comune.bustoarsizio.va.it o telefonica al n. verde 800.098.713 segnalando:

la targa del veicolo

l’orario di accesso

il numero di contrassegno e il Comune che lo ha rilasciato

In caso di urgente necessità di accedere alla Z.T.L. e di impossibilità ad effettuare la comunicazione preventiva con le modalità sopra indicate, il transito è comunque consentito purché si provveda alla comunicazione medesima entro le 48 ore successive.

 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Per persone con necessità di assistenza continua (indennità di accompagnamento) si intendono quei pazienti ai quali è stata riconosciuta l'invalidità al 100% con l’indennità di accompagnamento da una Commissione Invalidi della ASST.

Tale dizione è riportata sui verbali di invalidità nei quali viene anche segnalato "Sussistono le condizioni per il rilascio del permesso di sosta e parcheggio".

In tale caso il competente ufficio della Polizia Locale può rilasciare il contrassegno senza ulteriore certificazione della Medicina Legale della ASST.

Questa procedura vale anche per coloro i quali sono stati riconosciuti invalidi al 100% con accompagnamento per "impossibilità a deambulare senza aiuto di un accompagnatore", i non vedenti totali e/o con visus inferiore un ventesimo.

Il contrassegno viene rilasciato per la durata di 5 anni e può essere rinnovato col certificato del Medico di Assistenza Primaria (Medico di famiglia) che dichiari la persistenza delle condizioni che danno diritto allo stesso. In questi casi non è necessario recarsi alla ASST .

E’ necessario recarsi alla ASST quando si rientra negli aventi diritto (invalidità civile compresa tra il 67%ed il100% senza accompagnamento, invalidità lavorativa che ha causato temporanea o persistente difficoltà alla deambulazione, paziente non riconosciuto invalido ma con patologia che rende difficoltosa – temporaneamente - la deambulazione) affinché il medico legale valuti la presenza o meno delle condizioni e stabilisca anche la durata del rilascio (da tre mesi a cinque anni). Le patologie per cui viene rilasciato sono: patologie oncologiche, malattie cardiovascolari, respiratorie, neurologiche e dell'apparato osteoarticolari (artrosi grave, portatori di protesi articolari o busti di sostegno della colonna). Se al paziente viene riconosciuto il diritto, anche temporaneo, allora deve recarsi presso il competente ufficio della Polizia locale per chiedere il rilascio del contrassegno.

E’ importante sapere che se il richiedente è possessore di patente di guida il medico legale della ASST è tenuto a segnalare alla Motorizzazione Civile le sue condizioni che vanno valutate dalla Commissione Patenti Speciali nel caso la patologia possa rendere difficoltosa od impossibile la guida.

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i. art. 7 commi 1 e 4;
  • D.P.R. 16/12/1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” art. 381 e DP.R. n. 151 del 30 luglio 2012 e s.m.i.
  • Deliberazione di G.C. n 416 del 29 dicembre 2020.

Modulistica
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Ufficio di riferimento
Polizia Locale - Viabilita'

 

 

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Giovedì, 21 Dicembre 2017 09:39

Contrassegno medici in visita domiciliare

CONTRASSEGNO PER LA SOSTA DEI VEICOLI IN USO AI MEDICI DI BASE, AGLI ESERCENTI LA PROFESSIONE SANITARIA INFERMIERISTICA E AL PERSONALE A.S.A. INCARICATO DAL COMUNE IN VISITA DOMICILIARE

Con deliberazione n. 379 del 14 dicembre 2020 è stato previsto il rilascio del contrassegno per la sosta hanno diritto al contrassegno i medici di base del servizio sanitario nazionale iscritti negli elenchi unici di ATS Regione Lombardia che operano nel distretto cittadino, gli esercenti la professione sanitaria infermieristica incaricati dall'ATS e il personale ASA incaricato dai servizi sociali, quando esercitano le loro funzioni in visita domiciliare nella città di Busto Arsizio.

Il contrassegno consente:

      • L’accesso e la sosta (per il tempo strettamente necessario ) nella Zona a Traffico limitato;
      • La sosta nelle aree a tempo limitato (zone regolamentate a “disco orario”) senza limitazioni orarie;
      • La sosta nei parcheggi a pagamento “su strada” senza pagamento della quietanza.

Il contrassegno non consente la sosta ove vietato ex artt. 7 – 157 e 158 del C.d.S.

Prescrizioni

  • Il contrassegno durante l’utilizzo deve essere esposto nella parte anteriore del veicolo in posizione ben visibile;
  • L’inosservanza delle prescrizioni o l’utilizzo del contrassegno da parte di persone diverse dall’intestatario comporta la decadenza dell’autorizzazione ed il ritiro dello stesso.

Dove rivolgersi:

Comando Polizia Locale

Ufficio Sicurezza Viabilistica e Trasporti Via Molino, 2

Orario ricevimento pubblico (previo appuntamento):

dal lunedì, martedì e venerdì dalle 9,00 alle 12,00

mercoledì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 16,30 giovedì chiuso

Telefono 0331 1620611 /622 /627

Indirizzo e-mail:viabilita.polizialocale@comune.bustoarsizio.va.it PEC:protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it

Responsabile del procedimento:

Commissario Giuseppe Vaccarino

Cosa occorre:

Domanda, come da modulistica pubblicata sul sito istituzionale (numero massimo veicoli autorizzabili due), da inoltrare compilata in ogni suo campo agli indirizzi email e pec indicati.

Tempi di rilascio:

Il permesso viene rilasciato entro 15 gg. dalla richiesta e viene inoltrato al richiedente all’indirizzo di posta elettronica segnalato.

Validità:

Durata massima del permesso tre anni (in relazione alle esigenze del servizio svolto).

Normativa di riferimento :

- D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e D.P.R. 16/12/1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” e s.m.i

- Deliberazione di G.C. n. 379 del 14 dicembre 2020.

 

Modulistica

pdf Istanza per il rilascio permessi per medici in visita domiciliare (24 KB)


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