DICHIARAZIONE DI RESIDENZA
Chi cambia la propria residenza (città o indirizzo) deve comunicarlo all’Ufficio anagrafe entro 20 giorni dal trasferimento. Con l’entrata in vigore delle norme previste dal decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge, l’ufficiale d’anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione della dichiarazione di residenza, provvede alla registrazione della stessa, fermo restando che gli effetti giuridici decorrono dalla data di presentazione o protocollazione.
Modalità di presentazione delle dichiarazioni
I cittadini in caso di:
a) trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero (modulo "Dichiarazione di residenza") ovvero trasferimento di residenza all'estero (modulo "Trasferimento di residenza all'estero");
b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza (modulo "Dichiarazione di residenza");
c) cambiamento di abitazione ( modulo "Dichiarazione di residenza");
possono presentare le dichiarazioni:
- allo sportello comunale
- per raccomandata al Comune di Busto Arsizio – Ufficio anagrafe via F.lli d’Italia 12 - 21052 Busto Arsizio (VA);
- per via telematica all’indirizzo protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it.
L’inoltro per via telematica è consentito ad una delle seguenti condizioni:
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o, comunque, con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
Trasferimento di residenza all’estero
I cittadini italiani che intendono trasferire la propria residenza all’estero per un periodo di tempo superiore a dodici mesi devono dichiarare il trasferimento di residenza. Tale dichiarazione può essere resa all’estero direttamente al Consolato oppure, prima di espatriare, al comune italiano di residenza utilizzando l’apposito modello (modulo "Trasferimento di residenza all'estero"). In quest’ultimo caso è, comunque, necessario recarsi entro 90 giorni dall’arrivo all’estero presso il competente Consolato per rendere la dichiarazione di espatrio.
Il trasferimento di residenza all’estero per un periodo di tempo superiore a dodici mesi prevede l’iscrizione all’AIRE (anagrafe italiani residenti all’estero).
I cittadini non italiani che intendono trasferire all’estero la propria residenza e presentano l’apposita dichiarazione ( modulo "Trasferimento di residenza all'estero") saranno cancellati dall’anagrafe del comune di residenza per emigrazione all’estero.
Accertamenti
L’Ufficiale d’anagrafe provvede ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione (o la mutazione) nei 45 giorni successivi alla presentazione della dichiarazione, trascorsi i quali, senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione (o la mutazione) si intende confermata (silenzio-assenso). Gli accertamenti della dimora abituale sono effettuati ai sensi dell'art. 147 c.p.c. tenendo conto delle informazioni fornite dai cittadini (modulo “Informazioni per accertamenti”).
Entro i 45 giorni successivi alla richiesta di residenza, l’Ufficiale d’anagrafe provvede altresì a verificare i documenti attestanti la regolarità del soggiorno di cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea provenienti dall’estero (modulo "Allegato B").
Decadenza dai benefici
Nel caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace.
Ove nel corso degli accertamenti svolti emergano discordanze con la dichiarazione resa si procederà alla segnalazione all’autorità di pubblica sicurezza.
Inoltre, in caso di esito negativo degli accertamenti ovvero di verificata assenza dei requisiti, verrà ripristinata la posizione anagrafica precedente.
Condizioni di ricevibilità della dichiarazione
Ai fini della registrazione della dichiarazione resa da parte dell'interessato, occorre che i moduli, a pena di irricevibilità, siano compilati nelle parti obbligatorie e sottoscritti da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare. E’ obbligatorio, altresì, allegare alla dichiarazione i documenti di riconoscimento di tutti coloro che trasferiscono la residenza.
L'iscrizione anagrafica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea è subordinata alla presentazione, unitamente alla dichiarazione, dei documenti personali (passaporto) e dei documenti attestanti la regolarità del soggiorno previsti nel modulo "Allegato A".
NORMATIVA
Legge 24 dicembre 1954, n. 1228
Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223
Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in Legge 4 aprile 2012, n. 35
Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80
Modulistica
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