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Certificati

Gli atti di Stato Civile sono pubblici (art.450 C.C.) ed il regime di pubblicità si estrinseca attraverso il rilascio di estratti e certificati.
Gli estratti possono essere rilasciati per riassunto, riportando le indicazioni contenute nell’atto stesso e nelle relative annotazioni, ovvero per copia integrale; in quest’ultimo caso, soltanto quando ne è fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse, per interessi giuridicamente rilevanti, e comunque purché il rilascio non sia vietato dalla legge.
Gli atti fanno prova, fino a querela di falso, di ciò che l’ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto (art.451 C.C.).

I certificati ed estratti di stato civile possono essere richiesti da chiunque, anche se intestati ad altre persone. I certificati ed estratti di nascita contenenti i dati relativi a paternità e maternità e le copie integrali possono essere rilasciati solo ai diretti interessati.

E' esclusa la possibilità di soddisfare a richieste di rilascio di atti di stato civile per finalità di ricerca storica o di ricostruzione di alberi genealogici, in quanto non costituiscono un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico.

Vengono rilasciati presso l’ufficio stato civile:

Certificato ed estratto di nascita: il certificato di nascita attesta l'evento della nascita dell’intestatario (nome, cognome, data e luogo di nascita); l'estratto di nascita indica anche l'ora di nascita e può contenere eventuali annotazioni (matrimoni, divorzi, decesso, eventuali aggiornamenti di cittadinanza).

Certificato ed estratto di matrimonio: il certificato di matrimonio attesta l'evento del matrimonio (nomi e cognomi degli sposi, data e luogo del matrimonio);  l'estratto di matrimonio può contenere anche eventuali annotazioni (regime patrimoniale del matrimonio, divorzio, annullamento).

Certificato ed estratto di decesso: il certificato di decesso attesta l'evento del decesso dell’intestatario (nome, cognome, data e luogo di decesso);  l'estratto di decesso indica anche l'ora di decesso e può contenere eventuali annotazioni.

Copia integrale dell’atto di nascita: è la copia fotostatica della pagina del registro di nascita in cui è iscritto l’atto. La copia integrale riporta tutte le eventuali annotazioni presenti sull’atto di nascita e, per questo motivo, il suo rilascio è subordinato alla valutazione da parte dell’Ufficiale di Stato Civile  delle motivazioni giuridiche a sostegno della richiesta.

Copia integrale dell’atto di matrimonio: è la copia fotostatica della pagina del registro di matrimonio in cui è iscritto l’atto. La copia integrale riporta tutte le eventuali annotazioni presenti sull’atto di matrimonio e, per questo motivo, il suo rilascio è subordinato alla valutazione da parte dell’Ufficiale di Stato Civile delle motivazioni giuridiche a sostegno della richiesta.

Costo:
i certificati di stato civile sono gratuiti.
N.B. il rilascio dei certificati / estratti degli atti di stato civile è ad entrata libera nelle mattine del lunedì, mercoledì e venerdì

NORMATIVA

Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n. 396
Legge 29 dicembre 1990 n. 405 (art. 7)


Ufficio di riferimento
Stato Civile