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Il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale

Il Consiglio Comunale con  deliberazione n. 71 del 29.11.2022 ha approvato il Regolamento per l'istituzione e la disciplina della funzione di garante per i diritti delle persone private della libertà personale.

Il Garante resta in carica per la durata di tre anni e comunque sino alla nomina del nuovo Garante subentrante. L’incarico è gratuito ed è rinnovabile non più di una volta.

Funzioni del Garante

Il Garante opera per migliorare le condizioni di vita e di inserimento sociale delle persone private della libertà personale, mediante:
a) la promozione dell’esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone private della libertà personale ovvero limitate nella libertà di movimento domiciliate, residenti o dimoranti nel territorio del Comune di Busto Arsizio, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, alla casa, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all’assistenza, alla tutela della salute, allo sport, per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune medesimo, tenendo altresì conto della loro condizione di restrizione;
b) la promozione di iniziative di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti umani e dell’umanizzazione della pena;
c) la promozione di iniziative volte ad affermare per le persone private della libertà personale il pieno esercizio dei diritti garantiti dalla Costituzione, comportanti relazioni ed interazioni operative anche con altri soggetti pubblici competenti in materia e con associazioni ed organismi operanti per la tutela dei diritti alla persona ed interessate ai problemi penitenziari;
d) la promozione, con le Amministrazioni e gli organismi interessati, di protocolli di intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso visite di luoghi di detenzione e nel rispetto della normativa sull’ordinamento penitenziario;
e) l’esame e la predisposizione di iniziative rispetto a segnalazioni che riguardino violazioni di diritti e prerogative delle persone private della libertà personale, ricercando ulteriori informazioni presso autorità competenti;
f) l’informazione e il confronto con le autorità competenti riguardo alle condizioni dei luoghi di reclusione, con particolare attenzione all’esercizio dei diritti riconosciuti ma non adeguatamente tutelati;
g) la promozione di forme di collaborazione con il mondo del volontariato, dell’associazionismo e del privato sociale comense che opera in campo penale e penitenziario o che a vario titolo si occupa di persone private della libertà personale;
h) l’attivazione di iniziative congiunte o coordinate con altri soggetti pubblici e, segnatamente, con i difensori civici, regionali e locali, per la miglior tutela dei diritti di cui alla lettera a).
i) a seguito di possibili segnalazioni che giungano, anche in via informale, alla sua attenzione e riguardino violazioni di diritti, garanzie e prerogative delle persone private della libertà personale, il Garante si rivolge alle autorità competenti per avere eventuali ulteriori informazioni; segnala il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti e conduce un’opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle autorità stesse relativamente alle condizioni dei luoghi di reclusione.