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FAQ

Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato (art. 1, comma 741, lett. a, L. 160/19).

 

Per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. A norma dell’art. 36, comma 2, del D.L. 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo. Il Servizio Urbanistica, su richiesta del contribuente, attesta se un'area è fabbricabile in base ai criteri di cui sopra.

In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria.
L'imposta è dovuta per ciascun anno solare, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso degli immobili. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
Esempi:
Il 16 luglio ho acquistato un immobile: ai fini del calcolo il periodo di possesso è di mesi 6.
Il 15 febbraio ho acquistato un immobile: ai fini del calcolo il periodo di possesso è di mesi 10.
Il 10 febbraio ho acquistato un immobile (categoria da A/2 ad A/7) che è diventato la mia abitazione principale (con iscrizione anagrafica e dimora abituale) dal 1° luglio: ai fini del calcolo l’imposta è dovuta per mesi 5 (febbraio-giugno), dal 1° luglio l’imposta non è dovuta essendo l’abitazione principale esente.

La norma che disciplina gli immobili di interesse storico o artistico è l’articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per i beni di proprietà privata, vige un sistema di tutela del solo patrimonio culturale dichiarato, nel senso che essi godono di tutela solo in presenza della "dichiarazione di interesse culturale" prevista D.Lgs. 42/2004, rilasciata dalle competenti autorità, che ne attesti il valore storico e archeologico.

Ai fini dell'applicazione della riduzione del 50% l’inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto che comporta il mancato rispetto dei requisiti di sicurezza statica (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) ovvero la sopravvenuta perdita dei requisiti minimi igienico-sanitari, che rendono impossibile o pericoloso l’utilizzo dell’immobile stesso che risulta oggettivamente ed assolutamente inidoneo all'uso cui è destinato, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone.
Ai fini dell’applicazione delle predette agevolazioni non rileva lo stato di fatiscenza di fabbricati il cui stato di inagibilità e non utilizzabilità possa essere superato con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Vedi l’art. 10 del vigente Regolamento IMU.

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