Pubblici esercizi e sale da gioco
NUOVI ORARI DI APERTURA DELLE SALE GIOCO E DEL FUNZIONAMENTO DELLE SLOT MACHINE
L’ pdf Ordinanza n.27 del 29/10/2024 (214 KB) stabilisce gli orari di esercizio dell'attività delle sale gioco e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro collocati in altre tipologie di esercizi, così come indicato:
- ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI AUTORIZZATE EX ART. 86 T.U.L.P.S.:
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 18.00 alle ore 23.00 di tutti i giorni, compresi i festivi.
- ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO E SVAGO CON VINCITA IN DENARO, collocati:
- negli esercizi autorizzati ex art. 86 del T.U.L.P.S. (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, circoli ricreativi, ricevitorie lotto)
- negli esercizi autorizzati ex art. 88 del T.U.L.P.S. (agenzie di scommesse, sale bingo, sale VLT)
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 18.00 alle ore 23.00 di tutti i giorni, compresi i festivi.
Nelle ore di sospensione del funzionamento, gli apparecchi devono essere spenti tramite l'interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio ed essere mantenuti non accessibili.
Nelle sale giochi e in tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi con vincita in denaro, il titolare è tenuto ad esporre all'esterno e all’interno del locale un cartello indicante l'orario di apertura e di funzionamento degli apparecchi.
Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge, nonché delle previsioni del Codice Penale, la violazione alle disposizioni comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00.
In caso di recidiva, si applica la sospensione da uno a cinque giorni dell’attività delle sale giochi autorizzate ovvero del funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro collocati in altre tipologie di esercizi.
La recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione pecuniaria.
L'art. 110, comma 1, del TULPS prevede che in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre.
pdf Tabella giochi Provincia Varese (955 KB)
pdf Ordinanza n.27 del 29/10/2024 (214 KB)