Bonifiche siti contaminati
Introduzione
Le procedure relative alla bonifica di siti contaminati sono definite nella Parte IV al Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. L’iter procedurale prevede la predisposizione di un'indagine preliminare, un piano di caratterizzazione, un'analisi di rischio sito specifica ed un eventuale progetto operativo di bonifica. Compete alla Provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica al termine dell’esecuzione dell’intervento mentre ARPA effettua i controlli previsti in corso d’opera.
Le procedure di bonifica, per quanto di competenza dell’Amministrazione Comunale, sono in capo all’Ufficio Tutela Ambientale.
NORMATIVA
D.Lgs. 152/2006
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Ufficio di riferimento
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