Richiesta stallo ex art. 188 del C.d.S.
MODALITA’ PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI DI SOSTA RISERVATI A TITOLARI DI CONTRASSEGNO SPECIALE DI PARCHEGGIO EX ART. 188 DEL C.D.S.
(Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 416 del 29 dicembre 2020)
Il presente documento disciplina il rilascio della concessione di spazi sosta di tipo generico e personalizzato, ad uso individuale e a titolo gratuito sul territorio comunale, secondo le condizioni previste dall'art 381 del D.p.r. 495 del 16/12/1992 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo codice della strada".
Chi può fare richiesta di nuovi spazi di sosta consentita ai veicoli di servizio di persone invalide munite dell’apposito contrassegno
La richiesta di istituire spazi di sosta riservati ai veicoli al servizio di persone disabili munite dell'apposito contrassegno speciale può essere fatta da:
- comitati territoriali, enti e associazioni con finalità sociali e sanitarie, titolari di attività aperte al pubblico e/o di pubblico interesse;
- titolari o tutori di titolari di "contrassegno di parcheggio per disabili".
La richiesta di istituire uno spazio di sosta riservato a persone invalide di tipo “personalizzato” (individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno invalidi") può essere fatta solo da titolari o tutori di titolari di "contrassegno disabili" che presentino particolari condizioni di invalidità con gravi o impedite capacità di deambulazione e limitatamente alle zone ad alta densità di traffico . La particolare condizione di invalidità deve essere documentata, allegando alla domanda il verbale di invalidità rilasciato dalla Commissione Medica Integrata ATS - INPS in data non antecedente a 5 anni e dichiarazione del medico curante di permanenza dello stato di salute (in analogia all'art. 381 comma 3 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495).
La richiesta potrà prevedere solo uno stallo personalizzato in prossimità del luogo di residenza / lavoro del titolare del contrassegno per disabili purché ricadente all'interno della zona ad alta densità di traffico .
Modalità di richiesta per la realizzazione di un posto auto riservato alle persone con disabilità in possesso dello specifico contrassegno ex art. 188 del C.d.S.
Di tipo generico
Il richiedente o suo delegato dovrà produrre la seguente documentazione:
- Domanda in carta semplice come da modello allegato alla presente, in cui specificherà la localizzazione dell'area proposta e i motivi che rendono necessaria l'istituzione di tale area;
- Dichiarazione firmata di non disporre di posto auto privato in zona o di disporre di posto auto non utilizzabile in conseguenza della specifica condizione di invalidità;
- Numero del contrassegno invalidi rilasciato dal Comune di residenza.
Di tipo personalizzato
Il richiedente o suo delegato dovrà produrre la seguenti documentazione:
- Domanda in carta semplice indirizzata all’ufficio preposto del Comando di Polizia locale con indicato il numero del contrassegno invalidi rilasciato dal Comune di residenza e contenente la dichiarazione di non disporre di posto auto privato in zona o di disporre di posto auto non utilizzabile in conseguenza della specifica condizione di invalidità (come da modello allegato );
- Documentazione sanitaria da cui risulti la particolare condizione di invalidità di cui al DPR 16 dicembre 1992 n. 495 art. 381 comma 5 periodo 1°.
Criteri per l'emissione di ordinanza istitutiva del parcheggio per disabili di tipo generico
A seguito di richiesta e di istruttoria da parte del competente ufficio del Comando di polizia locale, verrà emessa apposita ordinanza ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. n. 285/92 e dell'art. 381 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495, nel caso in cui si ritenga opportuno secondo i criteri di seguito specificati.
La domanda potrà essere presentata se sussistono le seguenti condizioni:
- L'invalidità, anche di tipo temporaneo, sia certificate per un periodo non inferiore a sei (6) mesi e la domanda sia conforme a quanto previsto dalla presente .
La domanda potrà essere accolta solo qualora:
- Non vi sia la disponibilità di uno o più aree di sosta invalidi a meno di 50 m non utilizzate da altri disabili della zona;
- ll richiedente non disponga di spazio edilizio destinato a garage o di posto auto privato adeguatamente fruibile anche in relazione alla specifica invalidità;
- L'istituzione dell'area di sosta non determini, a giudizio dei tecnici dell'ufficio preposto, pericolo o intralcio alla circolazione;
- La realizzazione dell'area risulti tecnicamente fattibile conformemente alle prescrizioni del Codice della Strada;
- La zona in esame presenti carenza/saturazione di offerta di sosta pubblica.
Criteri per l'emissione di ordinanza istitutiva il parcheggio per disabili di tipo personalizzato
La realizzazione di posto auto per persone con disabilità di tipo personalizzato è concessa esclusivamente qualora il soggetto richiedente dimostri il possesso delle seguenti condizioni:
- sia titolare di patente di guida speciale ovvero necessiti di autoveicolo munito permanentemente di speciali attrezzature per essere trasportato.
- sia stato dichiarato invalido civile con riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con necessità di assistenza continua non essendo in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
- in casi particolari potranno essere concessi spazi personalizzati anche ai titolari di contrassegno per i quali non ricorrano le fattispecie previste dai punti precedenti qualora la necessità dello spazio personalizzato sia debitamente motivata o siano titolari di indennità di accompagnamento con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e con condizioni di particolare gravità e/o rischio connesso agli spostamenti, previo parere del Servizio di Medicina Legale dell'ATS Locale e di deliberazione da parte della Giunta comunale.
La domanda potrà essere accolta solo qualora:
- L'invalidità non sia di tipo temporaneo;
- La domanda sia conforme a quanto previsto dalle presenti norme;
- La zona in cui si richiede lo spazio riservato sia ad "alta densità di traffico" così come indicato dal DPR 16 dicembre 1992 n. 495 all'art. 381 comma 5 periodo 2°, modificato dal D.P.R. n° 151 del 30 luglio 2012 e s.m.i.
Nel caso in cui non sia rispettata esclusivamente la suddetta condizione sarà, previa verifica in loco da parte di personale dell'ufficio comunale competente, possibile procedere alla realizzazione del solo parcheggio per invalidi di tipo generico.
La domanda verrà evasa e l'intervento richiesto sarà eseguito qualora:
- Il titolare del contrassegno sia titolare di patente di guida di tipo B o superiore;
- Il richiedente non disponga di spazio edilizio destinato a garage o di posto auto privato adeguatamente fruibile anche in relazione alla specifica invalidità;
- L'istituzione dell'area di sosta non determini, a giudizio del personale dell'ufficio comunale preposto, pericolo o intralcio alla circolazione;
- La realizzazione dell'area sia tecnicamente possibile o risulti conforme alle prescrizioni del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione del C.d.S.;
- La zona in esame presenti problemi di carenza di offerta di sosta pubblica o ad alta densità di traffico .
Per l'esame della documentazione e la verifica dei requisiti medico/sanitari l’ufficio preposto potrà avvalersi della consulenza e supporto del Servizio di Medicina Legale dell'ATS.
Criteri per la definizione ed individuazione della zona ad alta densità di traffico
La zona ad alta densità di traffico è individuata secondo i seguenti criteri:
- aree che presentano condizioni di alta densità di traffico di tipo permanente nell'arco dell'anno pertanto non saranno prese in considerazione aree che presentano tali condizioni per periodi temporanei;
- aree che si caratterizzano per la presenza di strutture commerciali, sportive, scolastiche, espositive, ecc. che determinano condizioni di traffico intenso ed elevata domanda di sosta di tipo abituale;
- aree caratterizzate dalla presenza di tessuto edilizio consolidato e con caratteristiche di centro storico, contraddistinte da edifici con limitati spazi per il ricovero delle autovetture in area privata e da forte domanda di sosta;
- zone soggette a libero transito dei veicoli. Sono escluse da tali aree le Zone a Traffico Limitato ,salvo casi particolari debitamente motivati in cui gli uffici comunali abbiano accertato la sussistenza di condizioni di limitata fruibilità di spazi di sosta a servizio di persone invalide di tipo generico, le Aree Pedonali e/o altre zone ad accessibilità limitata a particolari categorie di veicoli.
Competenze
L'istruttoria della pratica è di competenza del Comando Polizia locale -U.O. Sicurezza viabilistica e Trasporti in quanto già preposto all'emissione delle ordinanze riguardanti la circolazione stradale e comporta le seguenti fasi:
- Verifica della documentazione presentata;
- Verifica della fattibilità delle opere;
- Valutazione della domanda sulla base dei criteri disposti dal presente documento;
- Emissione dell'ordinanza.
- Inoltro dell’ordinanza ad Agesp A.S. srl per la realizzazione dell’ intervento e la relativa programmazione della manutenzione periodica.
Per la valutazione dei casi particolari l’ufficio si potrà avvalere del supporto degli uffici tecnici del settore OO.PP. e di Agesp Servizi srl e del Servizio di Medicina Legale dell'ATS insubria.
Procedura per la soppressione di spazi di sosta riservati a persone con disabilità
Qualora vengano a decadere le motivazione che hanno portato alla predisposizione dello spazio di sosta a servizio di persone con disabilità può essere presentata domanda relativa alla soppressione di tali posti auto presso l'ufficio competente per l'avvio delle procedure di verifica e, se del caso, di soppressione del posto auto riservato sia di tipo generico che personalizzato.
L'ufficio di Agesp A.S. srl competente, effettuate le necessarie verifiche, affigge avviso di previsione di soppressione dello stallo di sosta indicando riferimenti telefonici a cui rivolgersi per interrompere la procedura.
Qualora, entro 30 giorni dall'affissione dell'avviso non pervenga agli uffici competenti alcuna comunicazione/richiesta motivata di mantenimento dello stallo di sosta gli uffici provvederanno ad emettere ordinanza per la soppressione del posto auto riservato.
Il titolare del contrassegno disabili o i familiari che fruiscono dello di stallo di sosta, sia generico che personalizzato, qualora venissero a decadere le condizioni e le motivazioni che hanno portato alla sua realizzazione, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione agli uffici comunali competenti.
Segnaletica
La segnaletica per l'individuazione di posto auto al servizio delle persone con disabilità di tipo generico è quella prevista del vigente Codice della Strada e precisamente segnaletica verticale di cui alla fig. ll 79/a e segnaletica orizzontale di colore giallo con simbolo invalidi di colore bianco su sfondo azzurro di cui alle figg. Il 445/a, 445/b e 445/c del Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada e s.m.i.
La segnaletica per l'individuazione di posto auto a servizio delle persone invalide di tipo personalizzato prevede l'aggiunta, al segnale verticale di cui alla fig. Il 79/a del Regolamento sopra menzionato, di pannello integrativo con riferimento (numero e protocollo) del contrassegno del titolare a cui è assegnato in uso esclusivo il posto auto individuato.
Sosta delle persone disabili nelle aree di sosta su strada a pagamento
I possessori di contrassegno per invalidi possono sostare gratuitamente e senza limite di tempo nei parcheggi a pagamento su strada gestiti in concessione come da precedente deliberazione n. 563 del 17/11/2010.
Decadenza dei requisiti
Qualora vengano a decadere le condizioni ed i requisiti per usufruire delle agevolazioni previste il titolare del contrassegno e/o del posto auto per disabili di tipo personalizzato è tenuto a comunicare la variazione delle condizioni ai competenti uffici comunali deputati al rilascio del contrassegno ed alla predisposizione e posizionamento della segnaletica stradale. L'utilizzo improprio del contrassegno e dei posti auto riservati ai disabili comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative previste ai sensi degli art. 126 bis e 188 del vigente Codice della Strada, fatti salvi gli eventuali rilievi di carattere penale.
Modifiche e integrazioni al Regolamento
Le modifiche e/o integrazioni alle presenti linee guida concernenti adeguamenti normativi sono approvate con atto deliberativo della Giunta Comunale su proposta del Dirigente del Servizio competente.
Norma transitoria
Le domande accolte precedentemente all’approvazione delle presenti linee guida e non ancora esperite saranno considerate valide a tutti gli effetti e saranno soggette ai criteri di valutazione precedentemente espressi.
Fonti Normative
La normativa di riferimento per i parcheggi auto da riservare ai portatori di handicap motorio sul suolo pubblico è costituita da:
- Legge n. 118 del 30 Marzo 1971, articolo 27: “Normativa a favore dei mutilati ed invalidi civili”;
- Legge n. 104 del 5 Febbraio 1992, articolo 28: - “Legge – quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
- D.P.R. n. 503 del 24 Luglio 1996, articoli 10 – 11 – 12: “Norme di attuazione a favore degli invalidi civili in materia di barriere architettoniche e di trasporto pubblico";
- D. Lgs. n. 285 del 30 Aprile 1992, articoli 7, comma 4 e 188: “Nuovo Codice della Strada” e successive integrazioni e modifiche”;
- D.P.R. n. 495 del 16 Dicembre 1992, articolo 381, aggiornato dal D.p.r. nr 151/2012: “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada” e successive integrazioni e modifiche;
Allegati: