LA NORMATIVA
La legge 8 giugno 1990 n.142 sull’autonomia degli enti locali sancisce la nascita delle Politiche dei Tempi nel quadro delle norme di riforma della pubblica amministrazione in quanto assegna al Sindaco dell’autorità di coordinamento degli orari dei servizi pubblici.
Un’ulteriore svolta si è avuta con la Legge 8 marzo 2000, n. 53 – “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città” - che stabilisce e rende esplicito il legame tra conciliazione e politiche dei tempi. La legge, infatti, è divisa in due parti: la prima riguarda le azioni per la conciliazione nei luoghi di lavoro, la seconda le azioni per la conciliazione sul territorio.
La Legge Regionale 28 ottobre 2004, n.28 - “Politiche regionali per il coordinamento e l'amministrazione dei tempi delle città” - chiede alla Regione non solo di stabilire dei criteri per l’adozione dei piani territoriali degli orari da parte dei comuni e di fissare dei criteri per concedere contributi ai comuni, ma anche di integrare le politiche dei tempi con i propri strumenti di pianificazione e programmazione generali e settoriali.
Il triennio 2006/2008 ha visto la prima attuazione della legge regionale attraverso la messa in campo di tutte le diverse tipologie di azioni previste dalla legge stessa:
- contributi ai Comuni attraverso bandi;
- promozione di ricerca nel campo specifico;
- promozione di informazione e formazione per sostenere ed incrementare le capacità degli operatori comunali impegnati nello sviluppo di politiche temporali;
- attività di monitoraggio e valutazione.
Le azioni messe in campo dalla Regione Lombardia hanno fatto della nostra Regione un caso di eccellenza a livello nazionale ed europeo.