Dopo il 15 aprile impianti di riscaldamento accesi solo se necessario
Si comunica che, qualora le condizioni meteorologiche lo rendessero necessario, dopo il 15 aprile è possibile accendere gli impianti di riscaldamento nella fascia oraria dalle 5.00 alle 23.00 per una durata non superiore alle 7 ore giornaliere.
Le disposizioni di legge (art. 8 della D.g.r. 31 luglio 2015 - n. X/3965) prevedono che dal 15 ottobre al 15 aprile l’esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale sia consentito in città nel rispetto dei limiti di ore 14 giornaliere.
Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati dal responsabile solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.