Dal 6 agosto Green pass obbligatorio
A partire da venerdì 6 agosto, per accedere agli spazi culturali (sia all'aperto che al chiuso), sarà obbligatoria l’esibizione della Certificazione Verde anti-Covid come stabilito nel Decreto Legge n.105 del 23 luglio 2021.
L’art. 3 comma 1 prevede infatti tale obbligo anche nel caso di spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive sia negli spazi al chiuso (sale teatrali, cinematografiche, locali di intrattenimento, musica dal vivo, ecc.) sia all’aperto (compresi i luoghi circoscritti all’aperto come cortili e/o parchi di pertinenza dei luoghi della cultura, sport, spettacoli, ecc.).
Come stabilito nell’art. 3 comma 4 del DL 105/2021 per i gestori e/o i titolari delle attività, tra cui quelle relativamente agli spettacoli aperti al pubblico, e nell’art. 13 del DPCM del 17 giugno 2021 la modalità di verifica del “green pass” avverrà esclusivamente tramite app mobile “Verifica C19”.
Tale app consente la verifica delle certificazioni anche senza la necessità di una connessione internet. Sono esenti dalla verifica tramite Green Pass i soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e soggetti esenti tramite certificazione medica rilasciata secondo i criteri stabiliti dal Ministero della Sanità.
Si precisa inoltre che è confermata l’esclusiva modalità di partecipazione degli spettatori tramite posti a sedere preassegnati (art. 4 del decreto legge), rispettando sempre il metro di distanziamento interpersonale (non quindi tra le sedie, ma “testa a testa”) tranne per chi non è abitualmente convivente.
In zona bianca è prevista capienza massima del 50% per i luoghi all’aperto con massimo 5000 posti e 2500 al chiuso. In zona gialla invece 50% per luoghi all’aperto con massimo 2500 posti e 1000 al chiuso.
La funzionalità dell’app è la seguente:
1. la certificazione è richiesta dall’interessato che mostra il QR code (digitale o cartaceo);
2. l’app VerificaC19 verifica l’informazione procedendo con il controllo del sigillo elettronico;
3. l’app mostra graficamente l’effettiva validità.
Le associazioni che hanno in calendario dal 6 agosto eventi, manifestazioni, ecc. patrocinate (e non) dal Comune c/o strutture comunali, convenzionate con il Comune (es. Sala Grande del Teatro Sociale, Sala Pro Busto o le sale teatrali) o sedi private sono dunque tenute alla verifica del green pass nelle modalità sopraindicate (e riportate nelle normative successivamente elencate) verificando tramite il documento d’identità (Carta d’identità, Patente, tesserino ministeriale anche scaduto purché la persona sia riconoscibile dalla foto) l’effettiva corrispondenza tra lo spettatore e il green pass.
Come per gli eventi già realizzati precedentemente si ricorda che ogni associazione/società/ecc. ha in capo:
• la prenotazione da parte degli spettatori e la procedura di accredito prima dell’inizio dell’evento;
• la verifica del rispetto delle principali misure igienico-sanitarie da parte degli spettatori e da parte dei propri collaboratori (DPI, igienizzazione mani, ecc.)
Dal 6 agosto entra in vigore l'obbligo di verifica del greenpass per altre attività, elencate in particolare negli articoli 3 e 4 (vedi di seguito)
Art. 3. Impiego certificazioni verdi COVID-19
1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l’articolo 9 è inserito il seguente: «Art. 9 -bis (Impiego certificazioni verdi COVID-19). — 1. A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, l’accesso ai seguenti servizi e attività:
a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all’articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso;
b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all’articolo 5;
c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all’articolo 5 -bis;
d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso;
e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all’articolo 7;
f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;
g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all’articolo 8 -bis , comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all’articolo 8 -ter;
i) concorsi pubblici.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività di cui al comma 1 siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone.
4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l’accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consigliodei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10.
Art. 4. Modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52
1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, i commi 3 e 4 sono abrogati;
b) all’articolo 2 -bis , comma 1, primo periodo, dopo le parole «e dei reparti di pronto soccorso» sono inserite le seguenti: «nonché dei reparti delle strutture ospedaliere»;
c) all’articolo 5:
1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma
2. In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all’aperto e 2.500 al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all’aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
2. Le misure di cui al primo periodo del comma 1 si applicano anche per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati.
In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all’aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.»;
In allegato:
1. Decreto Legge 105/2021;
2. DPCM 17/06/2021;
3. Allegato B del DPCM del 17 giugno 2021 (con particolare riferimento all’art.4).
- decreto-legge-105-23luglio2021.pdf (149 Scaricamenti)
- Dpcm_Green_Pass.pdf (161 Scaricamenti)
- 58_19_Green_Pass_all_B.pdf (169 Scaricamenti)