Settore 3: SUAP, Patrimonio e Sicurezza, Ambiente ed Ecologia
Competenza
- Sindaco Emanuele Antonelli, Vicesindaco Luca Folegani, Assessore Matteo Sabba
Dirigente ad interim: Arch. Monica Brambilla
- e-mail: m.brambilla@comune.bustoarsizio.va.it
- Telefono: 0331-390260
- Sportello Unico Attività Produttive - SUAP
- Patrimonio
- Sicurezza sui luoghi di lavoro
- Ambiente ed Ecologia
Il Comune di Busto Arsizio
I Servizi di Busto Arsizio

Buona consultazione
La Città di Busto Arsizio
Nascita
Dichiarazione di nascita
La dichiarazione di nascita si può rendere con le seguenti modalità:
- entro 3 giorni presso la Direzione sanitaria o Casa di cura dove è avvenuta la nascita;
- entro 10 giorni presso l'ufficio di stato civile del comune di residenza della madre o del comune di nascita previo appuntamento nelle mattine di martedì, mercoledì e venerdì, fissandolo mediante il servizio di prenotazione on line CODAWEB TEOM
I giorni utili per la dichiarazione di nascita devono essere contati a partire dal giorno successivo alla nascita; nel caso in cui il terzo o il decimo giorno cadano in un giorno festivo, la scadenza viene spostata al giorno seguente.
Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre.
La denuncia di nascita può essere resa:
- da uno dei genitori se coniugati;
- da entrambi i genitori, se non coniugati (riconoscimento di figlio naturale);
- da un procuratore speciale, nominato dai genitori;
- dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.
Per poter effettuare il riconoscimento è necessario aver compiuto i sedici anni.
Documentazione da presentare:
- attestazione di avvenuta nascita rilasciata in originale dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto;
- documento d'identità in corso di validità del dichiarante.
Casi particolari
Dichiarazione tardiva: se la dichiarazione viene resa dopo 10 giorni dalla nascita, il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo all'ufficiale di stato civile, il quale ne dà segnalazione alla Procura della Repubblica.
Nel caso di nato morto o di decesso avvenuto prima che sia stata resa la dichiarazione di nascita, la dichiarazione stessa deve essere resa esclusivamente all'ufficiale di stato civile del comune di nascita.
Attribuzione del nome al neonato
E’ vietato imporre al neonato lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi.
Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere costituito da un solo nome o da più nomi, anche separati, non superiori a tre. Nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e enei certificati rilasciati devono essere riportati soli i nomi prima della virgola ai sensi dell’art. 5 legge n. 219/2012.
Riconoscimento
Riconoscimento di figli nascituri
I genitori non coniugati possono riconoscere il proprio figlio prima della nascita, presentando apposita documentazione attestante lo stato di gravidanza. Il riconoscimento può essere fatto dal padre contestualmente alla gestante oppure in un momento successivo, previo suo consenso.
Riconoscimento di figlio già riconosciuto dall'altro genitore
La procedura di riconoscimento si può attivare previa prestazione dell'assenso da parte del genitore che per primo ha riconosciuto, o previo assenso del figlio se di età superiore ai 14 anni o previa autorizzazione del Tribunale dei Minorenni.
Certificazioni e rettifiche
Esatta certificazione del nome
Il cittadino, nato prima dell’anno 2000, qualora sull'atto di nascita risultasse un nome composto da più elementi, può fare istanza di scelta dei nomi con cui vuole essere identificato nelle certificazioni anagrafiche e di stato civile. L’istanza ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 396/2000 può essere presentata una sola volta all’ufficiale di stato civile del comune di nascita.
Rettifica e/o correzione atti di nascita
In presenza di errori materiali, riscontrati nella formazione degli atti, si procede alla correzione d'ufficio o su istanza del cittadino.
Per promuovere, invece, la rettificazione, la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito, la formazione di un atto omesso, la cancellazione di un atto indebitamente registrato, o per l'opposizione al rifiuto dell'ufficiale di stato civile di ricevere o formare un atto, l'interessato deve rivolgersi al Tribunale civile competente territorialmente.
Adozioni
Adozioni internazionali
Tutte le informazioni che riguardano la procedura per l'adozione di minori stranieri, incluse normativa vigente e modulistica sono reperibili sul sito web della Commissione per le adozioni internazionali autorità centrale italiana per l'adozione internazionale.
Adozioni nazionali
Tutte le informazioni che riguardano la procedura per l'adozione di minori italiani sono reperibili sul sito web del Ministero della Giustizia.
Modulistica
folder
Stato Civile
Ufficio di riferimento
Stato Civile
Matrimoni
MATRIMONIO
Pubblicazioni di matrimonio
Attraverso la pubblicazione di matrimonio l'ufficiale di stato civile accerta l'insussistenza di cause impeditive alla celebrazione del matrimonio, pubblicizzando l'intenzione dei nubendi con l'affissione delle pubblicazioni all'albo pretorio del comune.
La richiesta della pubblicazione deve essere resa all'ufficiale di stato civile del comune di residenza da entrambi gli sposi o da persona munita di procura speciale risultante da scrittura privata. Tale richiesta deve essere inoltrata all'Ufficio Protocollo personalmente ovvero a mezzo mail a: protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it
Se i nubendi sono residenti in comuni diversi, la richiesta può essere presentata indifferentemente in uno dei comuni di residenza dei futuri sposi.
Per la celebrazione del matrimonio religioso (rito cattolico o altro rito riconosciuto dallo Stato Italiano) valido agli effetti civili, gli sposi devono presentare all'ufficiale di stato civile:
- la richiesta di pubblicazioni del Parroco o del Ministro di culto.
Per la celebrazione del matrimonio all'estero gli sposi, entrambi cittadini italiani, devono:
- presentare l'istanza per le pubblicazioni all'ufficiale di stato civile del comune di residenza o presentare richiesta all'autorità consolare competente;
- se entrambi gli sposi sono residenti all'estero, la richiesta di pubblicazione va presentata solo all'autorità consolare dello stato di residenza.
Le pubblicazioni devono restare affisse all'albo pretorio dei comuni di residenza dei nubendi per almeno 8 giorni consecutivi. Il matrimonio può essere celebrato decorsi 3 giorni dalla scadenza delle pubblicazioni. Il certificato di avvenuta pubblicazione ha una validità di 180 giorni, termine entro il quale deve essere celebrato il matrimonio.
Costo: la richiesta di pubblicazione ha un costo di euro 16,00 per ogni avviso di pubblicazione.
Requisiti per contrarre matrimonio
- gli sposi devono avere raggiunto la maggiore età o, in caso contrario, devono avere ottenuto dal Tribunale dei Minorenni il decreto che li ammette al matrimonio (per ottenerlo è indispensabile aver compiuto il sedicesimo anno di età);
- devono essere capaci di intendere e di volere;
- devono essere liberi di stato;
- non devono sussistere tra loro vincoli di parentela, affinità, adozione o affiliazione (nei gradi che vietano il matrimonio). Se tale rapporto esiste ed è dispensabile, occorre dispensa del Tribunale competente;
- nessuno dei due deve aver subito condanna per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altro.
Non possono contrarre nuovo matrimonio le donne se non sono trascorsi 300 giorni dalla cessazione del matrimonio precedente, salvo in presenza di:
- autorizzazione del Tribunale Civile per le donne, vedove da meno di 300 giorni, che intendono risposarsi prima di tale termine;
- copia della sentenza di divorzio emessa dall'autorità estera per le donne (italiane e straniere) che hanno ottenuto il divorzio all'estero, quando non sono trascorsi 300 giorni dalla data di scioglimento o cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. In questo caso, per poter celebrare il nuovo matrimonio, è necessaria l’autorizzazione del Tribunale Civile.
Regime patrimoniale dei coniugi
Il matrimonio instaura automaticamente il regime patrimoniale della comunione legale dei beni. I coniugi possono scegliere il regime della separazione dei beni, sia al momento della celebrazione del matrimonio con dichiarazione resa dinanzi al celebrante sia prima o dopo il matrimonio con convenzione stipulata di fronte ad un notaio.
L'ufficio provvederà all'istruttoria e, al termine, contatterà i nubendi per fissare l'appuntamento per la sottoscrizione del verbale di pubblicazione; in tale occasione, nel caso venga scelto il rito civile, potrà essere già fissata la data e il luogo del matrimonio nonché dichiarare il regime patrimoniale della separazione dei beni. Inoltre i nubendi dovranno consegnare le copie dei documenti d'identità dei due testimoni.
Documentazione da presentare
Cittadini italiani
- documento d'identità in corso di validità degli sposi e codice fiscale
Cittadini comunitari e stranieri
Il cittadino comunitario e straniero che voglia contrarre matrimonio in Italia deve presentare:
- documento d'identità in corso di validità degli sposi e codice fiscale
- nulla-osta rilasciato dalla competente autorità del paese d’origine, che attesti che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi dello stato di appartenenza.
Il nulla-osta deve indicare, oltre alle complete generalità del futuro sposo con paternità e maternità, anche lo stato libero, la cittadinanza e la residenza. I dati contenuti nel nulla-osta devono corrispondere ai dati riportati sul passaporto.
Nel caso in cui il cittadino non comprenda la lingua italiana, è necessaria la presenza, sia all'atto della sottoscrizione del verbale di pubblicazione sia durante il rito civile del matrimonio, di interprete regolarmente nominato.
Per i cittadini degli stati aderenti alla Convenzione di Monaco del 5 maggio 1980 (Austria - Belgio - Germania - Grecia - Lussemburgo - Olanda - Portogallo - Spagna - Svizzera – Turchia) il nulla-osta può essere sostituito dal certificato di capacità matrimoniale rilasciato dall’ufficiale di stato civile del comune di residenza del proprio Paese, su modello plurilingue, esente da legalizzazione.
Per i cittadini comunitari e stranieri, non domiciliati né residenti, non si effettuano pubblicazioni, quindi il matrimonio può essere subito celebrato, previa presentazione del nulla-osta previsto dall’art. 116 codice civile.
Casi particolari
Cittadini italiani residenti all'estero (iscritti AIRE):
I cittadini italiani residenti all’estero devono rivolgersi al Consolato italiano dello stato di residenza per le pubblicazioni di matrimonio. Nel caso in cui uno degli sposi sia residente all’estero ed uno sia residente nel Comune di Busto Arsizio le pubblicazioni possono essere fatte indistintamente presso il Consolato o presso il Comune.
Cittadini statunitensi
Per i cittadini statunitensi in luogo del nulla osta occorrono:
- atto di notorietà sottoscritto avanti ad un’autorità italiana competente attestante che, per le leggi cui il cittadino è sottoposto nel proprio paese può contrarre matrimonio;
- dichiarazione giurata resa presso il Consolato statunitense in Italia.
Cittadini australiani e brasiliani
Per i cittadini australiani e brasiliani in luogo del nulla osta occorrono:
- dichiarazione giurata resa alla competente autorità consolare in Italia, dalla quale deve risultare che in base alle disposizioni vigenti nello stato di origine, nulla-osta al matrimonio.
Rifugiati politici e apolidi
Per i rifugiati politici e gli apolidi, in base alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, non occorre il nulla osta ma una certificazione attestante la propria condizione.
Nota bene: gli stranieri che non conoscono la lingua italiana devono essere assistiti, sia in sede di pubblicazione che in sede di celebrazione del matrimonio, da un interprete.
Sposarsi con rito civile a Busto Arsizio
La celebrazione del matrimonio è possibile presso le seguenti strutture:
- pdf Sala Giunta c/o il palazzo comunale di via F.lli d’Italia 12 (61 KB)
- pdf Villa Tosi - via Volta 4 (67 KB)
- pdf Villa Calcaterra - Sala del Camino, Via Magenta 70 (68 KB)
- pdf Palazzo Marliani-Cicogna Sala Don Rossi (54 KB)
Per informazioni sui costi delle strutture vedi pdf Tariffe sale matrimoni (98 KB)
Modulistica
folder
Stato Civile
Ufficio di riferimento
Stato Civile
Prestito Bibliotecario
La rete bibliotecaria della provincia di Varese è composta di 95 biblioteche ed è in grado di gestire on line tutti i servizi e il patrimonio delle biblioteche aderenti.
Informazioni utili
Per iscriversi al prestito bibliotecario è necessario presentare un documento di identità e compilare l'apposito modulo.
Per i minori di 18 anni il modulo deve essere sottoscritto da un genitore.
L'accesso ai servizi avverrà mediante la "Carta Regionale dei Servizi".
L'iscrizione è possibile anche a scuole, enti ed associazioni.
Dopo aver effettuato l'iscrizione alla biblioteca, è possibile accedere ai servizi di:
- consultazione
- prenotazione
- rinnovo prestiti
- verifica nella propria area personale dei prestiti e delle relative scadenze
Accedi al servizio Biblioteca on-line
L'utente che non restituisce i documenti in prestito, verrà sospeso da tutti i servizi offerti dalla rete bibliotecaria.
Consultazione testi
Cosa occorre
E' necessario avere con sé un documento d'identità per la sola consultazione dei libri o delle riviste in magazzino.
Non tutti sanno che
Sono anche disponibili una fotocopiatrice da utilizzare nei limiti consentiti dalla legge e l'utilizzo da parete degli studenti di 3 sale lettura poste al piano terra, dal Lunedì al Sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30.
La consultazione delle opere collocate a scaffale aperto cessa un quarto d'ora prima della chiusura.
L'accettazione di richieste di opere non direttamente a disposizione degli utenti cessa mezz'ora prima della chiusura.
Settore 6: Urbanistica, Pianificazione Attuativa, Edilizia Privata/SUE, Controllo del Territorio
Competenza:
- Vicesindaco Luca Folegani
Dirigente: Arch. Monica Brambilla
- e-mail: m.brambilla@comune.bustoarsizio.va.it
- Telefono: 0331-390496
Settore 4: Risorse Finanziarie, Tributi, Partecipazioni, Economato
Competenza
- Sindaco Emanuele Antonelli e Assessore Alessandro Albani
Dirigente: Dott.ssa Maria Teresa Marino
- e-mail: mteresa.marino@comune.bustoarsizio.va.it
- Telefono: 0331-390290