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Mercoledì, 19 Dicembre 2018 10:57

Pagamento rateale sanzioni

Art. 202-bis. Codice della Strada- (Rateazione delle sanzioni  pecuniarie).   

1. I soggetti  tenuti  al  pagamento  di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni  accertate  contestualmente  con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che  versino  in condizioni economiche disagiate, possono richiedere  la  ripartizione del pagamento in rate mensili. 

2. Può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 chi e'  titolare di un reddito imponibile  ai  fini  dell'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non  superiore a euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se  l'interessato convive  con  il  coniuge  o  con  altri  familiari,  il  reddito  e' costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante,  e  i  limiti  di reddito di cui al periodo precedente sono elevati  di  euro  1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. 

3. La richiesta di cui al comma 1 e' presentata  al  prefetto,  nel caso  in  cui  la  violazione  sia  stata  accertata  da  funzionari, ufficiali e agenti di cui al primo periodo del comma 1  dell'articolo 208.  E' presentata  al  presidente  della  giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui  la violazione sia stata accertata da  funzionari,  ufficiali  e  agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni. 

4.  Sulla  base  delle  condizioni  economiche  del  richiedente  e dell'entità della somma da pagare, l'autorità di  cui  al  comma  3 dispone la ripartizione del pagamento fino ad un  massimo  di  dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino  ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto  supera  euro  5.000. L'importo di ciascuna rata non può  essere  inferiore  a  euro  100. Sulle somme il cui pagamento e' stato  rateizzato  si  applicano  gli interessi al  tasso  previsto  dall'articolo  21,  primo  comma,  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e successive modificazioni. 

5. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro  trenta giorni  dalla  data  di  contestazione  o  di notificazione della violazione. La presentazione  dell'istanza  implica  la  rinuncia  ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di  cui  all'articolo 203 e di ricorso al giudice di  pace  di  cui  all'articolo  204-bis. L'istanza  e'  comunicata  dall'autorità  ricevente  all'ufficio o comando da cui dipende l'organo  accertatore.  Entro  novanta  giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità di cui al  comma  3  del presente articolo  adotta  il  provvedimento  di  accoglimento  o  di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo  precedente,  l'istanza si intende respinta. 

6. La notificazione all'interessato dell'accoglimento dell'istanza, con la determinazione delle modalità e dei tempi  della  rateazione, ovvero del provvedimento di rigetto e' effettuata con le modalità di cui all'articolo 201. Con le modalità di cui al  periodo  precedente e' notificata la comunicazione della decorrenza del termine di cui al quarto periodo del comma 5 del presente articolo e degli effetti  che ne derivano ai sensi del medesimo comma. L'accoglimento dell'istanza, il rigetto o la decorrenza  del  termine  di  cui  al  citato  quarto periodo del comma 5 sono comunicati  al  comando  o  ufficio  da  cui dipende l'organo accertatore.

7. In caso di accoglimento dell'istanza, il comando  o  ufficio  da cui dipende l'organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della  prima  rata  o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente  dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma  3 dell'articolo 203. 

8. In caso di rigetto dell'istanza,  il  pagamento  della  sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire  entro  trenta  giorni  dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero  dalla  notificazione di cui al secondo periodo del comma 6. 

9. Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle  politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate  le modalità di attuazione del presente articolo.  10. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro  e  delle  politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono aggiornati  ogni due anni gli importi di cui  ai  commi  1,  2  e  4  in  misura  pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice  dei  prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Il decreto di cui  al  presente  comma  e'  adottato entro il 1° dicembre di ogni biennio  e  gli  importi  aggiornati  si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.


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Ufficio di riferimento
Polizia Locale - Sanzioni

Pubblicato in Sanzioni e Sinistri
Etichettato sotto
Venerdì, 22 Dicembre 2017 11:06

Pagamento infrazioni codice della strada

Informazioni utili

Sconto del 30% sulla sanzione prevista:


Chi commette un’infrazione può pagare la sanzione prevista con un importo ridotto del 30% se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione, notificazione o dal ricevimento dell'accertamento di infrazione (avviso sul parabrezza).
Si tratta di un'opportunità che favorisce chi vuole mettersi subito in regola.
Le modalità per fruire di questa opzione variano a seconda del tipo di accertamento:

  • verbale di contestazione
  • accertamento di infrazione
  • verbale d’accertamento d’infrazione

 La riduzione del 30% NON si applica:

  • alle sanzioni pecuniarie delle violazioni che prevedono la sanzione accessoria della confisca del veicolo
  • alle sanzioni pecuniarie delle violazioni che prevedono la sanzione accessoria della sospensione della patente
  • alle sanzioni pecuniarie di Regolamenti Comunali (es. sosta di veicoli a motore sul verde) e di leggi diverse dal Codice della Strada.

Anche nel caso di ricorso si perde la possibilità della riduzione.

Normativa di riferimento


Decreto legge 69/2013, art. 20
Nuovo Codice della Strada, art. 202, comma 1

Accedi al servizio Pagamento infrazioni codice della strada

 

Ufficio di riferimento
Polizia Locale - Sanzioni

 

Pubblicato in Sanzioni e Sinistri
Etichettato sotto
Giovedì, 21 Dicembre 2017 16:28

Copia sinistro stradale

La richista della copia di un sinistro stradale può essere fatta da:

  • diretto interessato
  • perito assicurativo
  • legale delegato

Informazioni utili

La richiesta si effettua per il tramite del Portale Telematico

Accedi al servizio Rilascio copia di sinistro stradale ( PREFERIBILE UTILIZZO MOZZILLA FIREFOX )

Il servizio apre una vetrina virtuale su Internet, consentendo il rilascio di copie degli incidenti stradali sia a clienti istituzionali (Assicurazioni, Periti, Avvocati ecc..) che a privati.

Per poter accedere al servizio è necessario registrarsi.

 


Ufficio di riferimento
Polizia Locale - Sinistri

 

 

Pubblicato in Sanzioni e Sinistri
Lunedì, 04 Dicembre 2017 12:59

PagoPa

Il sistema di pagamenti elettronici PagoPA consente a cittadini e imprese di effettuare qualsiasi pagamento verso le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi di pubblica utilità in modalità elettronica.

Il sistema permette a cittadini e imprese di:

  • scegliere il prestatore del servizio di pagamento (detti PSP)
  • scegliere tra più strumenti di pagamento
  • scegliere il canale tecnologico di pagamento preferito
  • conoscere preventivamente i costi massimi dell’operazione da effettuare
  • avere garanzia della correttezza dell’importo da pagare
  • ottenere immediatamente una ricevuta con valore liberatorio

Con questo sistema, al fine di garantire una maggiore trasparenza, l'utente non è più obbligato a effettuare il pagamento con l'istituto bancario selezionato dall'Ente, ma può valutare le condizioni offerte da una pluralità di PSP (Prestatori di Servizi Accreditati) su PagoPA e scegliere quello che ritiene più conveniente.

Accedi al servizio "Pagamento infrazioni codice della strada"

Accedi al servizio "Pagamento TARI"

Accedi al servizio "Pagamenti spontanei" - MyPay Regione Lombardia

Pubblicato in Servizi on-line
Giovedì, 23 Marzo 2017 09:51

Pagamento infrazioni codice della strada

Informazioni utili

Sconto del 30% sulla sanzione prevista:


Chi commette un’infrazione può pagare la sanzione prevista con un importo ridotto del 30% se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione, notificazione o dal ricevimento dell'accertamento di infrazione (avviso sul parabrezza).
Si tratta di un'opportunità che favorisce chi vuole mettersi subito in regola.
Le modalità per fruire di questa opzione variano a seconda del tipo di accertamento:

  • verbale di contestazione
  • accertamento di infrazione
  • verbale d’accertamento d’infrazione

 La riduzione del 30% NON si applica:

  • alle sanzioni pecuniarie delle violazioni che prevedono la sanzione accessoria della confisca del veicolo
  • alle sanzioni pecuniarie delle violazioni che prevedono la sanzione accessoria della sospensione della patente
  • alle sanzioni pecuniarie di Regolamenti Comunali (es. sosta di veicoli a motore sul verde) e di leggi diverse dal Codice della Strada.

Anche nel caso di ricorso si perde la possibilità della riduzione.

Normativa di riferimento


Decreto legge 69/2013, art. 20
Nuovo Codice della Strada, art. 202, comma 1

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