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Accesso in zona a traffico limitato
Per poter accedere con i propri veicoli nella Z.T.L. occorre trovarsi in una delle condizioni di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 571/2011
Informazioni utili
La richiesta deve essere presentata corredata di fotocopia della carta di circolazione del veicolo
Il titolo abilitativo all’accesso, rilasciato dopo circa 1/3 giorni dalla dichiarazione, ha validità fino ad un massimo di cinque anni
Normativa di riferimento
Delibera di Giunta Comunale n. 571 del 02.12.2011
Ordinanza n. 80786 del 22.12.2011
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Accesso in zona traffico limitato - Viabilità
Ufficio di riferimento
Polizia Locale - Viabilita'
Segnalazione per istituzione stallo di sosta per operazioni di carico e scarico merci
Per la segnalazione da parte di cittadini e/o titolari di attività commerciali ed industriali per la realizzazione di stalli di sosta destinati alle operazioni di carico e scarico merci .
Informazioni utili
La segnalazione deve essere presentata su apposito modulo in carta libera.
Entro 30 giorni dalla presentazione della segnalazione verrà comunicato l’esito dell’istruttoria.
Normativa di riferimento
D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i.
D.P.R. 16/12/1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” e s.m.i
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Segnalazione per istituzione stallo di sosta per operazioni di carico e scarico merci
Ufficio di riferimento
Polizia Locale - Viabilita'
Richiesta provvedimenti viabilistici per lavori
Per i lavori temporanei su strade pubbliche o private aperte al pubblico transito, che implicano la modifica della circolazione stradale (quali occupazioni per l’esecuzione traslochi, potatura alberi, ponteggi, cantieri, mezzi d’opera, esecuzione lavori pubblici, getto calcestruzzo, ecc.) deve essere presentata domanda per il rilascio del provvedimento viabilistico di modifica temporanea della viabilità ordinaria.
Informazioni utili
La richiesta per lavori temporanei su strade pubbliche o private deve essere trasmessa in marca da bollo da € 16,00.
Il provvedimento con cui si adotta la disciplina viabilistica temporanea richiesta viene emesso entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.
I costi sono relativi alla tassa occupazione suolo pubblico limitatamente ai mq occupati.
Il richiedente deve apporre la necessaria e regolare segnaletica di eventuali divieti di sosta imposti con l’ordinanza almeno 48 ore prima dell’inizio dei lavori dandone comunicazione alla Polizia Locale anche tramite mail: centraleoperativa.polizialocale@comune.bustoarsizio.va.it
L’omessa comunicazione dell’apposizione della segnaletica nei termini di cui sopra comporterà:
- l’impossibilità per la Polizia locale di far rispettare i divieti
- sanzioni a carico del titolare del provvedimento
Le autorizzazioni rilasciate inoltre devono essere tenute presso il cantiere e/o area di occupazione ed esibite agli organi di controllo che ne facciano richiesta.
Normativa di riferimento
D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i.
D.P.R. 16/12/1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” e s.m.i.
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Richiesta provvedimenti viabilistici per lavori
Ufficio di riferimento
Polizia Locale - Viabilita'
Richiesta chiusura strade per manifestazioni
Per le manifestazioni su strade pubbliche o private aperte al pubblico transito, che implicano l’interruzione della circolazione stradale deve essere presentata richiesta per l’emissione di apposita ordinanza viabilistica.
Informazioni utili
Occorre presentare richiesta in marca da bollo da € 16,00 (in carta libera se i richieenti sono Associazioni Onlus o sportive affiliate CONI come previsto dal Dpr n.642 del 26/10/72)
La richiesta deve pervenire entro i 30 giorni antecedenti la data prevista per la manifestazione.
I costi (se previsti) sono relativi alla tassa occupazione suolo pubblico limitatamente ai mq occupati.
L’apposizione della segnaletica indicante eventuali divieti di sosta imposti con ordinanza deve avvenire almeno 48 ore prima dell’inizio della manifestazione e deve essere data relativa comunicazione alla Polizia Locale anche tramite mail: centraleoperativa.polizialocale@comune.bustoarsizio.va.it
L’omessa comunicazione dell’apposizione della segnaletica nei termini di cui sopra comporterà l’impossibilità per la Polizia locale di far rispettare i divieti;
Le autorizzazioni rilasciate devono essere tenute a disposizione ed esibite agli organi di controllo che ne facciano richiesta.
Normativa di riferimento
D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i.;
D.P.R. 16/12/1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” e s.m.i.
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Richiesta chiusura strade per manifestazioni
Ufficio di riferimento
Polizia Locale - Viabilita'
Contrassegno per la circolazione e sosta disabili
“CONTRASSEGNO SPECIALE” PER LA SOSTA EX ART. 188 DEL C.D.S. - MODALITA’ DI RILASCIO
E’ in vigore dal 15 settembre 2012 il decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 30 luglio 2012, che prevede l’introduzione in Italia del contrassegno invalidi europeo e la corrispondente modifica della segnaletica stradale. Il permesso autorizza la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone con disabilità, sul territorio nazionale e negli Stati membri dell’Unione Europea (ai sensi dell’art. 381 del D.P.R.495/92 come modificato dal D.P.R. 151/2012). Il contrassegno può essere permanente (durata quinquennale, rinnovabile) o temporaneo, in relazione a quanto stabilito dal certificato rilasciato dall’ASST o dalla commissione medica INPS di appartenenza o dal verbale di commissione medica ai sensi della Legge 104/92 (con valutazione di ridotte o impedite capacità di deambulazione). Nel caso sia permanente, il contrassegno ha validità quinquennale e deve essere rinnovato alla scadenza.
DOVE RIVOLGERSI
Comando Polizia locale – ufficio Sicurezza viabilistica e Trasporti
VIA MOLINO, 2
Responsabile del procedimento: Commissario Giuseppe Vaccarino
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30
Martedì e Giovedì anche dalle 14,30 alle 17,30
Telefono 0331 1620611 – 616 – 622
Indirizzo e-mail: viabilita.polizialocale@comune.bustoarsizio.va.it
PEC: protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it
RILASCIO CONTRASSEGNO
La richiesta deve essere presentata dal soggetto interessato, da un suo familiare o da persona delegata che in questo caso dovrà presentarsi munita anche di delega e fotocopia del documento d’identità del delegante, allegando la seguente documentazione:
- certificato rilasciato dalla commissione medica dell’INPS o dall’ASST di appartenenza o verbale di valutazione della Legge n. 104/1992 dal quale risulti un quadro di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta:
- n. 2 fototessera recenti e uguali
- n. 1 marca da bollo da € 16,00 (SOLO se si tratta del rilascio di contrassegno TEMPORANEO )
In caso di rilascio di permesso PERMANENTE (durata quinquennale, rinnovabile) NON occorre la marca da bollo (art 13 bis Tab B allegata al D.P.R. 642/1972).
Il contrassegno viene rilasciato entro 7 giorni dalla presentazione della domanda se completa di tutta la documentazione.
L’autorizzazione permanente deve essere rinnovata alla scadenza dei cinque anni; il contrassegno temporaneo viene rinnovato solo se il soggetto interessato è in possesso di una nuova certificazione medica rilasciata dall’ATS d’appartenenza o dalla commissione medica INPS eventuale verbale della legge 104/92 (con valutazione di impedite capacità motorie).
RINNOVO DI CONTRASSEGNO PERMANENTE
Il soggetto interessato deve presentare domanda di rinnovo entro 30 giorni dalla scadenza, munito dei seguenti documenti:
- certificato del medico di base che attesta il permanere delle condizioni invalidanti
- n.2 fototessera recenti e uguali
- contrassegno scaduto
RINNOVO DI CONTRASSEGNO TEMPORANEO
Il soggetto interessato deve seguire la stessa procedura indicata per il rilascio e deve riconsegnare il contrassegno scaduto.
IN CASO DI SMARRIMENTO O FURTO DEL CONTRASSEGNO
Il soggetto interessato o altra persona da lui incaricata deve provvedere a denunciare il furto o lo smarrimento alle Forze di Polizia (Comando Polizia Locale, Carabinieri, Commissariato).
Successivamente copia della denuncia dovrà essere presentata per il rilascio di un nuovo contrassegno.
Alla richiesta dovrà essere allegata:
- n.2 fototessera recenti e uguali
- una marca da bollo da 16,00 (solo se si tratta di contrassegno temporaneo).
IN CASO DI DETERIORAMENTO DEL CONTRASSEGNO
Il soggetto interessato deve presentare i seguenti documenti:
- n 2 fototessera recenti e uguali
- contrassegno deteriorato
INFORMAZIONI SULLA CIRCOLAZIONE A BUSTO ARSIZIO
I veicoli al servizio di persone invalide che espongono il contrassegno per la sosta ex art. 188 del C.d.S. nel comune di Busto Arsizio possono:
- sostare nei parcheggi a pagamento su strada senza obbligo di quietanza (deliberazione di GC n. 563/2010);
- sostare nei parcheggi regolamentati a tempo (“zona a disco orario”) senza limite di tempo;
- transitare all’interno della Zona a Traffico Limitato (per quanto concerne la sosta all’interno della ZTL il titolare del contrassegno dovrà attenersi alla segnaletica e a quanto previsto dalla normativa in vigore a livello nazionale) previa comunicazione via email a ztl@comune.bustoarsizio.va.it o telefonica al n. verde 800.098.713 segnalando:
- la targa del veicolo;
- l’orario di accesso;
- il numero di contrassegno e il Comune che lo ha rilasciato.
In caso di urgente necessità di accedere alla Z.T.L. e di impossibilità ad effettuare la comunicazione preventiva con le modalità sopra indicate, il transito è comunque consentito purché si provveda alla comunicazione medesima entro le 48 ore successive.
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Per persone con necessità di assistenza continua (indennità di accompagnamento) si intendono quei pazienti ai quali è stata riconosciuta l'invalidità al 100% con l’indennità di accompagnamento da una Commissione Invalidi della ASST.
Tale dizione è riportata sui verbali di invalidità nei quali viene anche segnalato "Sussistono le condizioni per il rilascio del permesso di sosta e parcheggio".
In tale caso il competente ufficio della Polizia Locale può rilasciare il contrassegno senza ulteriore certificazione della Medicina Legale della ASST.
Questa procedura vale anche per coloro i quali sono stati riconosciuti invalidi al 100% con accompagnamento per "impossibilità a deambulare senza aiuto di un accompagnatore", i non vedenti totali e/o con visus inferiore un ventesimo.
Il contrassegno viene rilasciato per la durata di 5 anni e può essere rinnovato col certificato del Medico di Assistenza Primaria (Medico di famiglia) che dichiari la persistenza delle condizioni che danno diritto allo stesso. In questi casi non è necessario recarsi alla ASST .
E’ necessario recarsi alla ASST quando si rientra negli aventi diritto (invalidità civile compresa tra il 67%ed il100% senza accompagnamento, invalidità lavorativa che ha causato temporanea o persistente difficoltà alla deambulazione, paziente non riconosciuto invalido ma con patologia che rende difficoltosa – temporaneamente - la deambulazione) affinché il medico legale valuti la presenza o meno delle condizioni e stabilisca anche la durata del rilascio (da tre mesi a cinque anni). Le patologie per cui viene rilasciato sono: patologie oncologiche, malattie cardiovascolari, respiratorie, neurologiche e dell'apparato osteoarticolari (artrosi grave, portatori di protesi articolari o busti di sostegno della colonna). Se al paziente viene riconosciuto il diritto, anche temporaneo, allora deve recarsi presso il competente ufficio della Polizia locale per chiedere il rilascio del contrassegno.
E’ importante sapere che se il richiedente è possessore di patente di guida il medico legale della ASST è tenuto a segnalare alla Motorizzazione Civile le sue condizioni che vanno valutate dalla Commissione Patenti Speciali nel caso la patologia possa rendere difficoltosa od impossibile la guida.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i. art. 7 commi 1 e 4;
- D.P.R. 16/12/1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” art. 381 e DP.R. n. 151 del 30 luglio 2012 e s.m.i.
- Deliberazione di G.C. n 416 del 29 dicembre 2020.
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Contrassegno per la circolazione e sosta disabili
PIATTAFORMA CUDE
Con deliberazione di Giunta n. 490/2023, il Comune di Busto Arsizio ha aderito alla piattaforma unica nazionale informatica per le targhe associate al CUDE (contrassegno unificato disabili europeo), al fine di semplificare la mobilità tra comuni diversi per i titolari del Cude e, in particolare, la circolazione stradale nelle zone a traffico limitato e nelle strade e/o corsie dove vigono divieti e limitazioni.
A seguito di una richiesta da parte del cittadino in regolare possesso del contrassegno per la sosta dei veicoli ex art. 188 CdS, il Comune potrà rilasciare gratuitamente l’identificativo Cude, un codice univoco con cui accedere alla piattaforma e gestire le targhe per comunicare in autonomia la circolazione nelle zone vietate di tutti i comuni aderenti alla piattaforma. IN ALLEGATO IL MODULO PER LA RICHIESTA.
Per gli approfondimenti e le informazioni, si rimanda al sito:“Piattaforma CUDE – portale dell’automobilista”
DOVE RIVOLGERSI
Ufficio sicurezza viabilistica e trasporti del Comando di Polizia locale
VIA MOLINO, 2
Responsabile del procedimento: Commissario Capo Giuseppe Vaccarino
Responsabile dell’istruttoria: Sovr.te Esperto Maria Rosaria Borello
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30
Martedì e Giovedì anche dalle 14,30 alle 17,30
Telefono: 0331 - 1620616
Indirizzo e-mail: ztl@comune.bustoarsizio.va.it
PEC: protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it
COSA OCCORRE
presentazione richiesta identificativo CUDE su modulo prestampato scaricabile al seguente link: “Piattaforma CUDE – portale dell’automobilista” o IN ALLEGATO
TEMPI
Il titolo abilitativo all’accesso, rilasciato dopo circa 1/3 giorni dalla dichiarazione, ha la stessa validità del contrassegno per la sosta ex art. 188.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Delibera di Giunta Comunale n. 490/2023
Decreto ministeriale 05/07/2021
Ufficio di riferimento
Polizia Locale - Viabilita'
Nuova segnaletica stradale
I cittadini possono richiedere il posizionamento di nuova segnaletica (parcheggi per disabili, aree carico/scarico, ecc.) al fine di migliorare la viabilità e la sicurezza stradale.
Informazioni utili
Per la richiesta occorre presentare domanda in carta libera.
Entro 30 giorni dalla presentazione della segnalazione verrà comunicato l’esito dell’istruttoria.
Normativa di riferimento
D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i.
D.P.R. 16/12/1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” e s.m.i
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Nuova segnaletica stradale
Ufficio di riferimento
Polizia Locale - Viabilita'
Nulla osta per fiaccole e processioni
Per ottenere il nulla osta al transito di una fiaccolata o di una processione è necessario presentare la richiesta su apposito modulo.
Informazioni utili
Occorre inoltrare richiesta scritta entro i 30 giorni antecedenti la data prevista per il transito.
Ai sensi dell’art. 18 del TULLPS deve essere data preventiva comunicazione, almeno tre giorni prima dello svolgimento della manifestazione alla Questura competente anche tramite il locale Commissariato di P.S.
Normativa di riferimento
Regio Decreto 773/1931 (TULLPS)
Regio Decreto 635/1940 (Regolamento di esecuzione del TULLPS)
D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada)
DPR 495/1992 (Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada)
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Nulla osta fiaccole e processioni
Ufficio di riferimento
Polizia Locale - Viabilita'
Nulla osta per circolazione carrelli elevatori su strade comunali
Per la circolazione saltuaria su area ad uso pubblico di macchine operatrici non immatricolate, oltre al possesso dei requisiti previsti per le aree ad uso privato, è necessario ottenere l'Autorizzazione dall'Ufficio della Motorizzazione Civile previo nulla osta dell'ente proprietario della strada sulla quale deve circolare il mezzo. La circolazione è inoltre soggetta a stipula di apposita polizza assicurativa R.C.A..
Regole per la circolazione su area ad uso pubblico dell macchina operatrice
- Dovrà avere funzionante il dispositivo supplementare a luce gialla lampeggiante del tipo indicato dall'art. 266 del D.P.R. 495/92 e conforme al D.M. 14 giugno 1985;
- Deve essere munita dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione previsti dall'art. 273, commi 1° e 2° del D.P.R. 495/92, mantenendo in funzione durante la circolazione i proiettori anabbaglianti anche di giorno;
- Deve presentare i pannelli retroriflettenti a strisce bianche e rosse indicanti i limiti di sagoma;
- Deve essere munita di almeno un dispositivo retrovisore collocato sul lato sinistro che consenta la visibilità verso il retro;
- Se munita di cabina con parabrezza, deve essere provvista di un dispositivo tergicristallo;
- Deve essere munita di un sistema di frenatura, agente almeno su di un asse;
- Deve essere accompagnata da personale a terra, che coadiuvi il conducente; tale obbligo non ricorre quando sono rispettate le prescrizioni di cui ai punti 1.3 e 2.2. dell'allegato tecnico al D.M. 14.06.1985 e l'ingombro trasversale degli oggetti trasportati non eccede di oltre il 50% la larghezza del veicolo;
- Le macchine operatrici per circolare su area ad uso pubblico devono rispettare le sagome e le masse prescritte per i veicoli dal vigente Codice della Strada altrimenti sono considerate eccezionali e quindi soggette al rispetto della stessa normativa che disciplina le macchine agricole eccezionali (art. 104 comma 8° del Codice della Strada);
- Le macchine operatrici con ruote pneumatiche non devono essere atte a superare su area ad uso pubblico la velocità di Km./h 40. Le macchine operatrici semoventi con cingoli o con ruote non pneumatiche non devono essere atte a superare su area ad uso pubblico la velocità di Km/h 15. I carrelli destinati alla movimentazione di cose, se circolanti su area destinata all'uso pubblico, non devono superare la velocità di Km/h 10.
Informazioni utili
Per ottenere il nulla osta alla circolazione di macchine operatrici non immatricolate su area ad uso pubblico da allegare alla richiesta all'Ufficio della Motorizzazione Civile ai fini del rilascio dell'Autorizzazione, occorre presentare l'apposito modello di domanda al Comune da far pervenire, in bollo e con firma in originale, all’ Ufficio Protocollo. In alternativa è possibile presentare la richiesta firmata digitalmente trasmettendola all'indirizzo pec sotto indicata.77
Il richiedente del nulla osta deve essere sempre persona fisica avente titolo reale.
Alla richiesta devono essere allegati:
- Fotocopia della scheda tecnica rilasciata dalla casa costruttrice
- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente
Il nulla osta ha validità massima di anni uno a partire dalla data di rilascio. Il rilascio del nulla osta avviene entro 15 giorni dalla richiesta.
Normativa di riferimento
D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i.
D.P.R. 16/12/1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” e s.m.i
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Nulla osta per la circolazione carrelli elevatori su strade comunali
Ufficio di riferimento
Polizia Locale - Viabilita'
Contrassegno medici in visita domiciliare
CONTRASSEGNO PER LA SOSTA DEI VEICOLI IN USO AI MEDICI DI BASE, AGLI ESERCENTI LA PROFESSIONE SANITARIA INFERMIERISTICA E AL PERSONALE A.S.A. INCARICATO DAL COMUNE IN VISITA DOMICILIARE
Con deliberazione n. 379 del 14 dicembre 2020 è stato previsto il rilascio del contrassegno per la sosta hanno diritto al contrassegno i medici di base del servizio sanitario nazionale iscritti negli elenchi unici di ATS Regione Lombardia che operano nel distretto cittadino, gli esercenti la professione sanitaria infermieristica incaricati dall'ATS e il personale ASA incaricato dai servizi sociali, quando esercitano le loro funzioni in visita domiciliare nella città di Busto Arsizio.
Il contrassegno consente:
- L’accesso e la sosta (per il tempo strettamente necessario ) nella Zona a Traffico limitato;
- La sosta nelle aree a tempo limitato (zone regolamentate a “disco orario”) senza limitazioni orarie;
- La sosta nei parcheggi a pagamento “su strada” senza pagamento della quietanza.
Il contrassegno non consente la sosta ove vietato ex artt. 7 – 157 e 158 del C.d.S.
Prescrizioni
- Il contrassegno durante l’utilizzo deve essere esposto nella parte anteriore del veicolo in posizione ben visibile;
- L’inosservanza delle prescrizioni o l’utilizzo del contrassegno da parte di persone diverse dall’intestatario comporta la decadenza dell’autorizzazione ed il ritiro dello stesso.
Dove rivolgersi:
Comando Polizia Locale
Ufficio Sicurezza Viabilistica e Trasporti Via Molino, 2
Orario ricevimento pubblico (previo appuntamento):
dal lunedì, martedì e venerdì dalle 9,00 alle 12,00
mercoledì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 16,30 giovedì chiuso
Telefono 0331 1620611 /622 /627
Indirizzo e-mail:viabilita.polizialocale@comune.bustoarsizio.va.it PEC:protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it
Responsabile del procedimento:
Commissario Giuseppe Vaccarino
Cosa occorre:
Domanda, come da modulistica pubblicata sul sito istituzionale (numero massimo veicoli autorizzabili due), da inoltrare compilata in ogni suo campo agli indirizzi email e pec indicati.
Tempi di rilascio:
Il permesso viene rilasciato entro 15 gg. dalla richiesta e viene inoltrato al richiedente all’indirizzo di posta elettronica segnalato.
Validità:
Durata massima del permesso tre anni (in relazione alle esigenze del servizio svolto).
Normativa di riferimento :
- D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e D.P.R. 16/12/1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” e s.m.i
- Deliberazione di G.C. n. 379 del 14 dicembre 2020.
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pdf Istanza per il rilascio permessi per medici in visita domiciliare (24 KB)
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