La normativa paesaggistica della Regione Lombardia (Parte IV della normativa del piano paesaggistico regionale) prevede che i progetti che modificano lo stato dei luoghi e l’esteriore aspetto degli edifici siano sottoposti a valutazione paesaggistica, applicando i criteri e gli indirizzi dettati dalla Deliberazione della Giunta Regionale 08/11/2002, n. 7/11045. Fanno eccezione gli ambiti assoggettati a specifica tutela paesaggistica per i quali valgono le procedure dettate dal Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 e dalla Legge Regionale 11/03/2005, n. 12.
Il progettista determina l'entità dell'impatto paesistico che può risultare inferiore o superiore alla soglia di rilevanza e alla soglia di tolleranza.
Se l’impatto del progetto supera la soglia di rilevanza è sottoposto a giudizio di impatto paesistico: i procedimenti edilizi devono quindi essere corredati dalla relazione paesistica.
La relazione paesistica deve essere redatta e firmata da professionista abilitato secondo lo schema dettato dal punto 6 della Deliberazione della Giunta Regionale 08/11/2002, n. 7/11045 con l’obiettivo di:
- chiarire il percorso valutativo seguito e le motivazioni che hanno portato alla determinazione del grado di incidenza del progetto;
- argomentare le valutazioni fornite sulla base delle verifiche in loco, della documentazioni e degli studi di interesse paesistico disponibili;
- determinare la classe di sensibilità del sito con riferimento alla tavola C10 della Sensibilità allegata alle Norme del Piano delle Regole.
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