Contenuto principale

Messaggio di avviso

Invarianza idraulica ed idrologica

Il 27 novembre 2017 è stato pubblicato sul BURL il “Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed idrologica” ai sensi dell’articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio).

L’invarianza idrologica è il principio in base al quale sia le portate sia i volumi di deflusso meteorico scaricati dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelli presenti prima dell’urbanizzazione.

Dal 28 maggio 2018 è obbligatorio applicare sul territorio regionale il Regolamento Regionale n. 7/2017, "Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) per l'invarianza idraulica ed idrologica".

La Giunta Regionale con D.G.R. n. XI/128 del 21/05/2018, ha approvato una proposta di modifica del Regolamento per prorogare di sei mesi, ma solo per alcune fattispecie di interventi, l’applicazione del medesimo: ampliamenti, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica.

Non viene pertanto prorogata la data di applicazione del Regolamento per gli interventi di nuova costruzione e per le infrastrutture stradali, autostradali, loro pertinenze e parcheggi, per i quali vige il termine del 28 maggio 2018.

Si comunica che il Comune di Busto Arsizio è stato classificato in zona A.

Tra gli adempimenti previsti nel caso di presentazione di pratiche edilizie:

  • priorità ai sistemi di riuso, evapotraspirazione e infiltrazione nella progettazione del sistema di gestione e controllo delle acque pluviali;  
  • trasmissione del progetto di invarianza idraulica e idrologica, ai sensi dell’art.6 del R.R. firmato da un tecnico abilitato, qualificato e di esperienza nell’esecuzione di stime idrologiche e calcoli idraulici, a corredo delle pratiche edilizie inerenti gli interventi con ripercussioni sulla permeabilità dei suoli, definiti dal Regolamento Regionale (nuova costruzione, ampliamento, demolizione e ricostruzione, ecc.);
  • prima dell’inizio dei lavori deve essere rilasciata la concessione allo scarico, se lo scarico stesso avviene in corpo idrico superficiale, o il permesso di allacciamento, nel caso di scarico in fognatura, o deve essere sottoscritto un accordo tra il richiedente lo scarico e il proprietario, nel caso di scarico in un reticolo privato e protocollato con la comunicazione di inizio lavori;
  • la segnalazione certificata presentata ai fini dell’agibilità, di cui all’articolo 24 del D.P.R. n. 380/2001 dovrà essere, altresì, corredata dei documenti previsti al comma 1 a)5 dell’art.6 del R.R..

Per interventi rientranti nell’attività edilizia libera, ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. 380/2001:

  • occorre rispettare il R.R. per quanto riguarda i limiti e le modalità di calcolo dei volumi;
  • prima dell’inizio dei lavori deve essere rilasciata la concessione allo scarico, se lo scarico stesso avviene in corpo idrico superficiale, o il permesso di allaccia­mento nel caso di scarico in fognatura, o deve essere sottoscritto un accordo tra il richiedente lo scarico e il proprietario, nel caso di scarico in un reticolo privato e protocollato con la comunicazione di inizio lavori.

Si ricorda di utilizzare i moduli D ed E allegati al Regolamento Regionale sia per la trasmissione del Monitoraggio dell’efficacia delle disposizioni sull’invarianza idraulica e idrologica alla Regione Lombardia (invarianza.idraulica@pec.regione.lombardia.it ) che per l’Asseverazione del professionista in merito alla conformità del progetto ai contenuti del Regolamento da allegare alla pratica edilizia.

 

Approvazione definitiva della disapplicazione temporanea del regolamento regionale sull’invarianza idraulica

 A seguito delle richieste inoltrate da Anci Lombardia presso l’Assessorato al Territorio e formalizzate durante i lavori della Commissione consigliare competente, informiamo i Comuni che la Giunta Regionale, con D.G.R. n. 248 del 28/6/2018, ha modificato il regolamento regionale 7/2017 sull’invarianza idraulica e idrologica, introducendo una disapplicazione temporanea del regolamento stesso per alcune fattispecie di interventi.

Nello specifico, non sono tenuti all’applicazione del regolamento regionale 7/2017 gli interventi di cui al seguente elenco, per i quali l’istanza di permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività o la comunicazione di inizio lavori asseverata sia presentata in una data tra il 27/5/2018 e il 3/4/2019 (9 mesi a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURL della citata DGR):
• Ampliamento [così come definito dall’art. 3, comma 1, lettera e.1) del DPR 380/2001];
• Ristrutturazione edilizia [così come definito dall’art. 3, comma 1, lettera d) del DPR 380/2001, limitatamente ai casi indicati nell’art. 3 del regolamento regionale 7/2017, e pertanto ai casi in cui sia prevista la “demolizione, totale o parziale fino al piano terra, e ricostruzione indipendentemente dalla modifica o dal mantenimento della superficie edificata preesistente"];
• Ristrutturazione urbanistica [così come definita dall’art. 3, comma 1, lettera f) del DPR 380/2001].

A partire dal 4/4/2019, tali interventi sono nuovamente sottoposti all’obbligo di applicazione del regolamento.


Documentazione 
folder Invarianza idraulica ed idrologica - SUE
Chiarimenti ed approfondimenti - Regione Lombardia

Documento semplificato di rischio idraulico


Ufficio di riferimento
Edilizia Privata - SUE