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Attività con emissioni in atmosfera scarsamente rilevanti

ART. 272 C. 1 DEL DLGS 152/06

Premessa

Il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. dispone, all’art. 272 comma 1, che l’autorità competente possa prevedere, con proprio provvedimento generale, che i gestori delle attività “ad emissioni scarsamente rilevanti” comunichino all’autorità competente di ricadere in tale casistica, nonché la data di messa in esercizio degli impianti o di avvio dell’attività. La Regione Lombardia, nel ruolo conferitogli dalla L.R. 24/06 di stabilire direttive per l’esercizio uniforme e coordinato delle funzioni trasferite alle province lombarde, ritiene di esprimere un indirizzo univoco sui criteri e sulle modalità di applicazione dell’articolo sopramenzionato, per facilitare l’applicazione del medesimo ai soggetti coinvolti, ed ottenere un comportamento uniforme sul territorio regionale.

NORMATIVA

  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: “norme in materia ambientale” - Parte quinta “Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”, articolo 272 “impianti ed attività in deroga”, commi 1 e 5.
  • L.R. 11 dicembre 2006, n. 24: “norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente”, articolo 8: “..la Giunta Regionale stabilisce le direttive per l’esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite, ivi comprese quelle di controllo, nonché per la definizione delle spese istruttorie”.
  • D.G.R. 29 ottobre 2001, n. 7/6631: “criteri per l’attuazione della delega ai comuni delle funzioni amministrative in materia di attività ad inquinamento poco significativo, di cui all’art.3, comma 69, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1”.

Modalità e procedure applicative per gli impianti e/o attività con emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico

Come stabilito dalla d.g.r. n. 7/6631 del 29.10.2001, i gestori di attività ad inquinamento poco significativo, ora definite nel comma 1 dell’art. 272 del D.Lgs. 152/06 ad “emissioni scarsamente rilevanti”, prima dell’avvio dell’attività o dell’impianto devono comunicare, al Comune competente per territorio, di ricadere nella casistica di cui all’art. 272 c. 1 del D.Lgs. 152/06.

Qualora non venga effettuata la comunicazione sopra menzionata, esperita anche con modalità quali la comunicazione di inizio attività produttiva, il gestore dell’impianto è punito, secondo quanto previsto dall’art. 279 c.3 del D.Lgs. 152/06, con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda fino a 1.032 euro.

Effettuata la comunicazione, il gestore può esercitare la propria attività senza ulteriori adempimenti relativi alle emissioni in atmosfera generate dall’attività; il sindaco può comunque, in qualità di autorità sanitaria sul territorio comunale, imporre prescrizioni e limitazioni in tema di emissioni in atmosfera. L’esercente dovrà comunque, nello svolgimento delle proprie attività, porre particolare attenzione alle prescrizioni sanitarie in tema di salubrità dell’ambiente di lavoro (come previsto dalla normativa vigente) ed eventuali prescrizioni comunali definite dall’applicazione del regolamento locale d’igiene.

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