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Messaggio di avviso

TARI 2019

A partire dal 1° gennaio 2014 è in vigore la Tassa sui Rifiuti (TARI), componente dell’imposta unica comunale (IUC), per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. In virtù del comma 704 dell’art. 1 della Legge 147/2013, cessa di avere applicazione il precedente prelievo relativo alla gestione dei rifiuti urbani (TARSU), ferme restando le obbligazioni sorte prima di detta data.

Il  tributo è corrisposto in base alla tariffa commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri determinati con il D.P.R. 158/1999 ad oggetto: “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Scadenze 2019

1^ RATA: 15 ottobre 2019

2^ RATA: 16 dicembre 2019

3^ RATA: 15 febbraio 2020

E' facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in unica soluzione da corrispondere entro la scadenza della prima rata.

Dichiarazione iniziale, di rettifica, di cessazione

Dichiarazione iniziale 

La dichiarazione deve essere presentata da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, esistenti nel territorio comunale a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o ad essi assimilati.

Dichiarazione di rettifica

La dichiarazione di rettifica, presentata secondo le modalità previste per quella iniziale, deve contenere gli elementi identificativi del contribuente nonché l'indicazione di tutte le variazioni intervenute rispetto alla dichiarazione precedente.

Dichiarazione di cessazione

La cessazione del possesso, conduzione o detenzione dei locali e delle aree costituenti presupposto di applicazione del tributo, deve essere comunicata dal contribuente mediante apposita dichiarazione che deve essere presentata secondo le modalità della dichiarazione iniziale con l'indicazione della data di cessazione del possesso, conduzione o detenzione, cognome e nome o denominazione dell'eventuale subentrante nei locali e nelle aree, qualora conosciuto.

Sportello telematico

Il servizio LINKmate consente di accedere allo sportello telematico con cui il contribuente stesso può svolgere in autonomia la maggior parte delle pratiche che abitualmente si effettuano allo sportello, senza recarsi fisicamente presso l'ufficio tributi.

Alcune delle funzionalità di LINKmate:
• Consultazione dei dati del catasto relativi ai propri immobili
• Interazione diretta con il Comune tramite la “bacheca messaggi”
• Pagamento online dei tributi locali tramite pagoPA
• Accesso tramite SPID (modalità di autenticazione in fase di attivazione)

Il contribuente può accedere a LINKmate con due modalità:
1. Registrazione con codice fiscale e password
2. SPID (modalità di autenticazione in fase di attivazione)

Registrazione con codice fiscale e password
Dalla homepage di LINKmate, basta cliccare su “registrati”, compilare i campi e seguire le istruzioni della pagina per ricevere una password da utilizzare insieme al proprio codice fiscale per effettuare l’accesso.

SPID
Gli utenti già in possesso di credenziali del Sistema Pubblico di Identità digitale, potranno accedere seguendo l’iter specifico del proprio gestore di Identità digitale (in fase di attivazione).

 Accedi al servizio Sportello telematico LINKmate

INFORMAZIONI UTILI

Deve pagare chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.  In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo

La superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dichiarata o accertata ai fini della previgente TARSU.
Per le utenze domestiche il conteggio tiene conto, sia delle superfici occupate che del numero dei componenti il nucleo familiare (sono previste tariffe differenti per i nuclei con 1,2,3,4,5 e 6 o più occupanti).
Per le utenze non domestiche il conteggio considera, sia le superfici dei locali occupati sia la tipologia dell’ attività prevalentemente svolta, sulla base della classificazione ATECO adottata dall’ISTAT Sulla tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione, igiene ambientale, nella misura stabilita annualmente dalla Provincia di Varese (per l’anno 2016 è il 5%).

Come rimediare ad errori ed omissioni: Il ravvedimento operoso 

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Ufficio di riferimento
Tributi - TARI

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