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Comunicazione Inizio Lavori (CIL)

Per opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni.

(art. 6, comma 1, lett. e-bis) del d.p.r. n. 380/2001 e n. 26 tabella a, sez. ii del d.lgs n. 222/2016)

  • non riguardano parti comuni
  • riguardano parti comuni di un fabbricato condominiale
  • riguardano parti comuni di un fabbricato con più proprietà, non costituito in condominio, e dichiara che l'intervento è stato approvato dai comproprietari delle parti comuni, come risulta dalla sezione "soggetti coinvolti" , firmato da parte di tutti i comproprietari e corredato da copia di documento d'identità

riguardano parti dell’edificio di proprietà comune ma non necessitano di assenso perché, secondo l’art. 1102 c.c., apportano, a spese del titolare, le modificazioni necessarie per il miglior godimento delle parti comuni non alterandone la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di usufruirne secondo il loro diritto.


Modulistica
Presentazione CIL


Ufficio di riferimento
Edilizia Privata - SUE