Albi dei Giudici Popolari
Il giudice popolare è componente del collegio giudicante di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello.
Sono previsti due albi, uno per la Corte di Assise e uno per la Corte di Assise di Appello, formati dalla Commissione comunale e dalla Commissione circondariale e approvati dal Presidente del Tribunale.
L’aggiornamento avviene a cadenza biennale.
L’iscrizione è subordinata ai seguenti requisiti:
• cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
• buona condotta morale;
• età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
• titolo finale di studi di scuola media di primo grado per i giudici popolari di Corte di Assise; titolo finale di studio di scuola media di secondo grado per i giudici popolari di Corte di Assise di Appello.
L’ufficio di giudice popolare è obbligatorio per le persone designate salvo grave impedimento, da giustificare tramite certificato medico rilasciato dalla ASL prima della comparizione o durante la seduta di comparizione per il giuramento.
Non possono iscriversi all'albo:
1. i magistrati e i funzionari in servizio all’ordine giudiziario;
2. gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
3. i membri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.
ISCRIZIONE AGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI
E’ necessario presentare domanda in carta libera su apposito modulo (Richiesta di iscrizione albo giudici popolari).
La domanda di iscrizione si presenta, entro il 31 luglio degli anni dispari, una sola volta e non deve essere rinnovata negli anni successivi.
La domanda può essere consegnata all’ufficio protocollo del Comune di Busto Arsizio oppure inviata a mezzo fax (0331-390291) o tramite e-mail (protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it) unitamente alla fotocopia della carta di identità.
Le domande pervenute vengono trasmesse all'ufficio elettorale comunale che, entro il termine massimo del 30 agosto, verifica il possesso dei requisiti dei richiedenti per la predisposizione degli elenchi da parte della Commissione Comunale. A seguito della pubblicazione all'albo pretorio comunale degli elenchi, l'aggiornamento degli albi dei giudici popolari avviene presso i competenti uffici del Tribunale di Busto Arsizio entro i primi mesi dell'anno successivo.
INFORMAZIONI UTILI
La partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia è prevista dalla Costituzione Italiana all’art. 121, comma 3. Tale partecipazione si attua anche attraverso il coinvolgimento di tutti coloro che hanno i requisiti nello svolgimento del servizio di giudice popolare.
In occasione della revisione degli albi, la Commissione Comunale propone d’ufficio l’iscrizione negli albi di ulteriori nominativi che si rendano necessari, oltre a coloro che hanno fanno esplicita richiesta.
NORMATIVA
Legge 10 aprile 1951, n. 287
Modulistica
folder
Elettorale - Leva
Ufficio di riferimento
Elettorale - Leva