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Lunedì, 14 Gennaio 2019 11:00

Assistenza domiciliare - Disabili

Disabili (assistenza alla persona)

Assistenza diretta alla persona, incluse prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione con esclusione delle prestazioni infermieristiche, aiuto nella gestione dell’ambiente domestico e accompagnamento per visite mediche, disbrigo pratiche etc. Rivolto a persone disabili con invalidità riconosciuta e/o persone con disagio psichico riconosciuto dal Servizio Specialistico Territoriali, non ricoverate in strutture residenziali e residenti nel comune di Busto Arsizio. La quota di partecipazione al costo del servizio da parte dell’utenza è determinata sulla base dell’ISEE.

Disabili (assistenza educativa)

Intervento di un educatore professionale a casa con l’obiettivo di sostegno socio-relazionale ed educativo, nell’ambito di un progetto personalizzato ed elaborato dall’Assistente Sociale. Rivolto a persone disabili con invalidità riconosciuta non ricoverati in strutture residenziali e residenti nel comune di Busto Arsizio. La quota di partecipazione al costo del servizio da parte dell’utenza è determinata sulla base dell’ISEE.

 


Modulistica
folder Assistenza domiciliare - Disabili


Ufficio di riferimento
Servizi Sociali

Martedì, 08 Gennaio 2019 10:40

Diritti di segreteria - SUE

Permesso di costruire (e SCIA alternativa al PdC) anche in variante a precedente titolo e rinnovi

non oneroso € 112,45
rinnovo/proroga    € 165,73
oneroso per interventi fino a mq. 500 € 355,14
da mq. 501 a mq. 1.000 € 710,27
superiori a mq. 1001 € 1.065,41
   
Permesso di costruire convenzionato € 591,88

 

SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività

non oneroso € 112,45
rinnovo/proroga    € 165,73
oneroso per interventi fino a mq. 500 € 355,14
da mq. 501 a mq. 1.000 € 710,27
superiori a mq. 1001 € 1.065,41

 

CILA €  71,02
     
Voltura €  35,52
Cambio d'uso senza opere €  71,02
   
Pareri preventivi
€ 118,37
Scia agibilità
€  71,02
   
Diritti di ricerca: accesso agli atti pratiche edilizie
(per ogni singola pratica)
€ 50,00
   
Certificazioni e attestazioni inmateria edilizia (*) €  50,75

N.B. Le tariffe della presente tabella verranno applicate con riferimento alle rispettive date di Presentazione, come sopra specificato.

I diritti di segreteria (tranne quelli di ricerca) non sono dovuti, fatta salva l’applicazione dell’imposta di bollo, per le istanze presentate dagli Enti Pubblici, le Forze dell’Ordine, le scuole pubbliche di ogni ordine e grado, le associazioni sindacali, i consorzi di cui fa parte il Comune di Busto Arsizio.

(*) Ai sensi della Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione n. 14/2011 recante “Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183”, a far data dal 1° Gennaio 2012, le Certificazioni rilasciate dal Comune non possono essere prodotte agli Organi della Pubblica Amministrazione o ai Privati gestori di Pubblici Servizi.

 
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folder Diritti di segreteria - SUE

 
Ufficio di riferimento
Edilizia Privata - SUE

Martedì, 08 Gennaio 2019 08:45

Segnalazione presunto abuso edilizio

Gli uffici comunali svolgono il controllo dell'attività urbanistica ed edilizia sul territorio, per assicurarne la rispondenza rispetto alle norme di legge, ai regolamenti, agli strumenti urbanistici e ai titoli edilizi. Quando è accertata l'esecuzione di opere non conformi, o in assenza di titolo abilitativo, l'ufficio competente invia comunicazione all'autorità giudiziaria e dispone la sospensione dei lavori fino all'adozione dei provvedimenti definitivi previsti dal titolo IV del Decreto del Presidente della Repubblica 06/006/2001, n. 380.

La segnalazione di presunto abuso edilizio è una comunicazione con cui il cittadino informa il Comune dell'esecuzione di opere che ritiene siano realizzate senza titolo abilitativo o in difformità dalle norme, dai regolamenti o dagli strumenti urbanistici.

L'istruttoria della segnalazione di presunto abuso edilizio è svolta attraverso la verifica della situazione risultante dai titoli abilitativi efficaci e con la ricognizione dello stato dei luoghi.

Se è riscontrata una violazione urbanistico-edilizia gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ne danno comunicazione all'autorità giudiziaria e l'ufficio competente dispone con ordinanza l'immediata sospensione dei lavori, salva la possibilità di procedere al sequestro del cantiere. Entro 45 giorni dall'ordine di sospensione dei lavori, l'ufficio competente adotta i provvedimenti definitivi che saranno assunti, in base alla tipologia di abuso edilizio, previsti dal Titolo IV del Decreto del Presidente della Repubblica 06/006/2001, n. 380.

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folder Segnalazione presunto abuso edilizio - Controllo territorio  


Ufficio di riferimento
Controllo del Territorio

Lunedì, 07 Gennaio 2019 12:55

Agibilita' su condono edilizio

Le richieste di agibilità inerenti le istanze di condono edilizio disciplinate dalle Leggi n. 47/85, n. 724/1994 e n. 326/2003 dovranno essere presentate con apposita SCIA ai sensi del D.lgs. 222/2016.

Il modello è reperibile nella sezione “Modulistica” dello Sportello Unico dell’Edilizia (Modulistica Edilizia Unificata – Segnalazione Certificata Agibilità).


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folder Agibilita' su condono edilizio - Controllo territorio

Ufficio di riferimento
Controllo del Territorio

Lunedì, 07 Gennaio 2019 08:32

Richiesta idoneità alloggiativa

Il certificato di idoneità abitativa dell'alloggio è richiesto nell'ambito delle procedure di competenza della Questura e della Prefettura per il rilascio:

  • Ricongiungimento/coesione familiare
  • Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
  • Permesso di soggiorno per lavoro autonomo

come disposto dal Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e s.m.i..

Esso attesta l'idoneità dell'alloggio ad ospitare un certo numero di persone, in rapporto al numero e alla superficie dei vani e la rispondenza dello stesso alloggio ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione, stabiliti dal Decreto del Ministero della Sanità del 5 luglio 1975 e non costituisce alcuna certificazione di conformità edilizia, urbanistica ed impiantistica. 

Il certificato d’idoneità dell’alloggio può essere richiesto:

  • proprietario
  • affittuario
  • convivente con proprietario /intestatario contratto affitto

Presentazione della domanda

La domanda è redatta in bollo su modello predisposto dall’Amministrazione Comunale disponibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico o in alternativa sul sito istituzionale.

La domanda, corredata da tutti i documenti richiesti, deve essere preliminarmente istruita dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico che, verificatane la completezza, la inoltrerà al Protocollo Comunale.

Documentazione da allegare in fotocopia:

  • atto di compravendita registrato (se proprietario);
  • contratto di comodato d’uso registrato;
  • contratto di affitto registrato (se affittuario);
  • in caso di alloggio Aler allegare richiesta autorizzazione ospitalità vistata dall’Aler stessa;
  • dichiarazione di conformità (o rispondenza) dell’impianto elettrico sottoscritta da installatore abilitato, completo degli allegati obbligatori;
  • dichiarazione di conformità (o rispondenza) dell’impianto idrico-sanitario/riscaldamento/adduzione gas sottoscritta da installatore abilitato, completo degli allegati obbligatori;
  • planimetria catastale dell’unità immobiliare in scala 1:200;
  • documento di identità in corso di validità, per il cittadino italiano o comunitario;
  • documento di soggiorno (permesso, carta ecc.) con eventuale ricevuta di richiesta di rinnovo se il documento risulta scaduto, per il cittadino extracomunitario;
  • passaporto;
  • pagamento del corrispettivo per il rilascio del certificato nella misura determinata dalla Giunta Comunale ed aggiornato periodicamente.

Termine di conclusione del procedimento per il rilascio del certificato

  1. Il procedimento per il rilascio ed il rinnovo del certificato d'idoneità dell'alloggio si conclude in trenta giorni dalla presentazione della domanda.
  2. Nel caso in cui i dati dichiarati dal richiedente non corrispondano a quelli in possesso dell'Amministrazione Comunale ovvero non sia stata presentata la documentazione richiesta, il soggetto richiedente è invitato all'integrazione della domanda. In tal caso, i termini di conclusione del procedimento s'interrompono e riprendono a decorrere dalla presentazione della documentazione integrativa.
  3. Il certificato idoneità dell’alloggio viene rilasciato in bollo.

INFORMAZIONI UTILI

Si fa presente che, nella compilazione della richiesta, eventuali dichiarazioni false e mendaci prodotte dal richiedente, lo stesso incorrerà nelle sanzioni penali ai sensi dell’art. 481 del Codice Penale e dell’art. 76 del T.U. approvato con D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

Modulistica

folder Richiesta idoneità alloggiativa  

Uffici di riferimento

Controllo del Territorio

 

Giovedì, 03 Gennaio 2019 10:49

Richiesta attestazioni urbanistiche

Sono attestazioni relative alla presenza/assenza di vincoli sul territorio di cui alla dgr 190/2014 o di determinazione dei valori limite di accertamento relativi alla congruità delle imposte versate per le aree fabbricabili del comune di Busto Arsizio.

Ogni richiesta di attestazione deve essere compilata in ogni sua parte e può riguardare un singolo mappale o gruppi di mappali.

Alla richiesta devono essere allegati:

  • esatta individuazione del mappale: elementi in possesso del richiedente che consentano l’esatta individuazione del mappale (es: estratto di mappa catastale, stralcio dell’atto di proprietà, ecc.);
  • marca da bollo del valore di € 16,00 da apporre sul modello cartaceo;
  • ricevuta del versamento dei “diritti di segreteria” e del versamento dell’importo corrispondente a n. 1 bollo (€ 16,00) assolto in modo virtuale utile al rilascio del certificato.

La richiesta dovrà essere consegnata al protocollo comunale.

La domanda potrà essere evasa solo se completa di ogni indicazione e del versamento dei diritti di segreteria e del relativo bollo virtuale.

PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA e BOLLO VIRTUALE

Il versamento in un'unica soluzione dell’importo di € 40,70 (diritti di segreteria) + € 16,00 corrispondenti a numero 1 bollo virtuale potrà essere effettuato:

- presso la TESORERIA COMUNALE - Crédit Agricole Italia piazza Vittorio Emanuele II n. 5.

- mediante BONIFICO BANCARIO: Cod. IBAN IT80R0623022808000047292627 indicando nella causale “diritti segreteria attestazione e bollo virtuale”

   Diritti di Segreteria  Bollo virtuale  TOTALE
 Attestazioni urbanistiche  € 41,43 € 16,00

€ 57,43

 

TEMPI

Il certificato viene rilasciato entro 30 giorni dalla richiesta.

In caso di urgenza è possibile richiedere l’evasione delle certificazioni in materia urbanistica entro 5 giorni lavorativi dalla data di protocollazione, i diritti di segreteria in questo caso dovranno essere incrementati di ulteriori € 41,43

 

RITIRO ATTESTAZIONE

- Se è richiesto il rilascio in formato cartaceo: il ritiro avverrà presso l’UFFICIO URBANISTICA - Palazzo comunale 1° piano (tel.0331.390260) - nei giorni e negli orari di apertura al pubblico degli uffici.

- Se è richiesto il rilascio in formato digitale: l’attestazione, firmata digitalmente, sarà trasmessa via posta elettronica all’indirizzo mail indicato nella domanda.

 
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folder Urbanistica - Espropri - SIT


Ufficio di riferimento
Urbanistica - Espropri - SIT

Giovedì, 03 Gennaio 2019 09:13

Deposito frazionamento catastale

L’articolo 30, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n 380 stabilisce che:
"I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'agenzia del territorio se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il comune.".

Prima del deposito di un tipo di frazionamento all'Agenzia del Territorio è necessario acquisire l'attestazione di avvenuto deposito dello stesso presso gli uffici comunali, al fine di accertare che lo stesso non prefiguri l'effettuazione di una lottizzazione a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione.

La richiesta di attestazione dell'avvenuto deposito va presentata presso l’ufficio protocollo negli orari di apertura al pubblico oppure, in alternativa potrà essere inviata anche tramite Posta Elettronica Certificata.
La domanda deve essere presentata in carta semplice e va redatta su apposito modulo (scaricabile al link sotto riportato). Alla domanda deve essere allegato il tipo di frazionamento su apposita modulistica predisposta dall'Agenzia del Territorio sottoscritta dalla proprietà e dal tecnico redattore.

INFORMAZIONI UTILI

  • se il frazionamento interessa una o più particelle sulle quali insistono dei fabbricati esistenti è necessario allegare verifica del rispetto degli asservimenti plano/volumetrici;
  • i frazionamenti atti ad adeguare la mappa del catasto terreni a quella dell’urbano devono essere necessariamente accompagnati da copia delle schede catastali dalle quali si deduca l’articolazione delle unità immobiliari;
  • se il frazionamento interessa l’individuazione di aree da cedere al comune a seguito di interventi di pianificazione attuativa o concessioni convenzionate è necessario allegare planimetria con l’individuazione e quantificazione delle aree oggetto di cessione ai fini della verifica delle superfici riportate in convenzione;
  • il ritiro del tipo di frazionamento vistato si effettuerà presso l’ufficio urbanistica - palazzo comunale 1° piano nei giorni di apertura al pubblico degli uffici;
  • nel caso in cui il frazionamento sia pervenuto via PEC, l’attestazione di avvenuto deposito verrà trasmessa in formato digitale (scansione) all’indirizzo mail/pec indicato sul presente modello.

 

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folder Deposito con frazionamento catastale o tipo mappale con frazionamento catastale-Urbanistica


Ufficio di riferimento
Urbanistica - Espropri - SIT

Mercoledì, 19 Dicembre 2018 12:11

Certificato di destinazione urbanistica (CDU)

Il Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU) è il documento contenente le prescrizioni urbanistiche relativa agli immobili (fabbricati e terreni) presenti sul territorio comunale e contenute negli strumenti urbanistici del Comune (Piano di Governo del Territorio). Le prescrizioni sono relative alla destinazione (es. se residenziale o agricolo) e gli eventuali vincoli urbanistici esistenti.

QUANDO RICHIEDERLO

  • quando si stipula una atto pubblico di compravendita, di divisione o di donazione avente ad oggetto un terreno che non sia pertinenza di un edificio, qualsiasi sia la sua superficie ;
  • quando si stipula una atto pubblico di compravendita, di divisione o di donazione avente ad oggetto un terreno che costituisce pertinenza di un edificio censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano se di superficie uguale o superiore a 5.000 mq.

CHI PUO’RICHIEDERLO

Il Certificato di destinazione urbanistica viene rilasciato a proprietari o acquirenti dell'area in questione, notai, tecnici incaricati, eredi e qualsiasi altra persona interessata.

COME RICHIEDERE IL CERTIFICATO

Ogni richiesta di certificazione urbanistica deve essere compilata in ogni sua parte e può riguardare un singolo mappale o gruppi di mappali (anche se localizzati su fogli catastali diversi);

Alla richiesta devono essere allegati:

  • esatta individuazione del mappale: elementi in possesso del richiedente che consentano l’esatta individuazione del mappale (es: estratto di mappa catastale, stralcio dell’atto di proprietà, ecc…);
  • marca da bollo del valore di € 16,00 da apporre sul modello cartaceo;
  • ricevuta del versamento dei “diritti di segreteria” e del versamento dell’importo corrispondente a n. 1 bollo (€ 16,00) assolto in modo virtuale utile al rilascio del certificato;

La richiesta dovrà essere consegnata al protocollo comunale.

 COSTI

 

Diritti di Segreteria

n. 1 bollo virtuale

TOT

Certificati Destinazione Urbanistica *

Fino a 6 particelle catastali

€ 41,43

€ 16,00

€ 57,43

Certificati Destinazione Urbanistica *

Fino a 10 particelle catastali

€ 59,19

€ 16,00

€ 75,19

Certificati "storici" di Destinazione Urbanistica

Fino a 10 particelle catastali

€ 82,87

€ 16,00

€ 98,87

COME E DOVE PAGARE

Il versamento in un'unica soluzione dell’importo per i diritti di segreteria + € 16,00 corrispondenti a numero 1 bollo virtuale potrà essere effettuato:

  • presso la TESORERIA COMUNALE - Crédit Agricole Italia piazza Vittorio Emanuele II n. 5.
  • con BONIFICO BANCARIO: IBAN IT80R0623022808000047292627 indicando nella causale “diritti segreteria CDU e bollo virtuale”

TEMPI

Il certificato viene rilasciato entro 30 giorni dalla richiesta.

* Per evasione delle certificazioni in materia urbanistica (ad esclusione dei Certificati “storici”) entro 5 giorni lavorativi dal giorno successivo alla data di protocollazione, i diritti di segreteria dovranno essere raddoppiati.

VALIDITA’

Il Certificato di Destinazione Urbanistica conserva validità di un anno dalla data del rilascio se non sono, nel frattempo, intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

RITIRO DEL CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

  • Se è richiesto il rilascio in formato cartaceo: il ritiro avverrà presso l’UFFICIO URBANISTICA - Palazzo comunale 1° piano (tel.0331.390260) - nei giorni e negli orari di apertura al pubblico degli uffici.
  • Se è richiesto il rilascio in formato digitale: il Certificato di destinazione Urbanistica, firmato digitalmente, sarà trasmesso via posta elettronica all’indirizzo mail indicato nella domanda.

NORMATIVA

DPR 380/2001,"Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"


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folder CDU - Urbanistica


Ufficio di riferimento
Urbanistica - Espropri - SIT

Mercoledì, 19 Dicembre 2018 10:57

Pagamento rateale sanzioni

Art. 202-bis. Codice della Strada- (Rateazione delle sanzioni  pecuniarie).   

1. I soggetti  tenuti  al  pagamento  di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni  accertate  contestualmente  con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che  versino  in condizioni economiche disagiate, possono richiedere  la  ripartizione del pagamento in rate mensili. 

2. Può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 chi e'  titolare di un reddito imponibile  ai  fini  dell'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non  superiore a euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se  l'interessato convive  con  il  coniuge  o  con  altri  familiari,  il  reddito  e' costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante,  e  i  limiti  di reddito di cui al periodo precedente sono elevati  di  euro  1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. 

3. La richiesta di cui al comma 1 e' presentata  al  prefetto,  nel caso  in  cui  la  violazione  sia  stata  accertata  da  funzionari, ufficiali e agenti di cui al primo periodo del comma 1  dell'articolo 208.  E' presentata  al  presidente  della  giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui  la violazione sia stata accertata da  funzionari,  ufficiali  e  agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni. 

4.  Sulla  base  delle  condizioni  economiche  del  richiedente  e dell'entità della somma da pagare, l'autorità di  cui  al  comma  3 dispone la ripartizione del pagamento fino ad un  massimo  di  dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino  ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto  supera  euro  5.000. L'importo di ciascuna rata non può  essere  inferiore  a  euro  100. Sulle somme il cui pagamento e' stato  rateizzato  si  applicano  gli interessi al  tasso  previsto  dall'articolo  21,  primo  comma,  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e successive modificazioni. 

5. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro  trenta giorni  dalla  data  di  contestazione  o  di notificazione della violazione. La presentazione  dell'istanza  implica  la  rinuncia  ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di  cui  all'articolo 203 e di ricorso al giudice di  pace  di  cui  all'articolo  204-bis. L'istanza  e'  comunicata  dall'autorità  ricevente  all'ufficio o comando da cui dipende l'organo  accertatore.  Entro  novanta  giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità di cui al  comma  3  del presente articolo  adotta  il  provvedimento  di  accoglimento  o  di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo  precedente,  l'istanza si intende respinta. 

6. La notificazione all'interessato dell'accoglimento dell'istanza, con la determinazione delle modalità e dei tempi  della  rateazione, ovvero del provvedimento di rigetto e' effettuata con le modalità di cui all'articolo 201. Con le modalità di cui al  periodo  precedente e' notificata la comunicazione della decorrenza del termine di cui al quarto periodo del comma 5 del presente articolo e degli effetti  che ne derivano ai sensi del medesimo comma. L'accoglimento dell'istanza, il rigetto o la decorrenza  del  termine  di  cui  al  citato  quarto periodo del comma 5 sono comunicati  al  comando  o  ufficio  da  cui dipende l'organo accertatore.

7. In caso di accoglimento dell'istanza, il comando  o  ufficio  da cui dipende l'organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della  prima  rata  o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente  dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma  3 dell'articolo 203. 

8. In caso di rigetto dell'istanza,  il  pagamento  della  sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire  entro  trenta  giorni  dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero  dalla  notificazione di cui al secondo periodo del comma 6. 

9. Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle  politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate  le modalità di attuazione del presente articolo.  10. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro  e  delle  politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono aggiornati  ogni due anni gli importi di cui  ai  commi  1,  2  e  4  in  misura  pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice  dei  prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Il decreto di cui  al  presente  comma  e'  adottato entro il 1° dicembre di ogni biennio  e  gli  importi  aggiornati  si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.


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folder Pagamento rateale

Ufficio di riferimento
Polizia Locale - Sanzioni

Mercoledì, 19 Dicembre 2018 09:59

Ricorso al Giudice di Pace

IL RICORSO E’ ALTERNATIVO AL PAGAMENTO DELLA MULTA: O SI FA RICORSO O SI PAGA LA MULTA – NON SI POSSONO FARE ENTRAMBE LE COSE.

PROCEDIMENTO

Il ricorso si presenta esclusivamente al Giudice di Pace del luogo dove è stata accertata l’infrazione.

Può fare ricorso solamente l’intestatario della multa

Il termine è di 30 giorni dalla notifica della multa.

La cancelleria è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00. Non verranno accettati atti al di fuori di questo orario.

Il ricorso può essere anche spedito con raccomandata, ma deve comunque contenere le copie e le marche necessarie.

Bisogna depositare

  • Originale + 3 copie del ricorso
  • Originale + 3 copie della multa

E’ OBBLIGATORIO INDICARE IL CODICE FISCALE. In caso di mancata indicazione c’è una sanzione che varia da 18,50 a 103,00 euro a secondo dell’importo della multa contestata.

Occorre inoltre depositare le seguenti marche, che si acquistano in tabaccheria e dipendono dall’importo della multa contestata:

IMPORTO MULTA MARCA DA CONTRIBUTO UNIFICATO MARCA DA BOLLO
Fino ad euro 1033,00 Euro 37,00 NO BOLLO
Da euro 1033,01 ad euro 1100,00 Euro 37,00 Euro 8,00
Da euro 1100,01 ad euro 5200,00 Euro 85,00 Euro 8,00
Oltre euro 5200,00 e valore indeterminato (es. sospensione patente, sequestro del mezzo, ritiro carta di circolazione e simili) Euro 206,00 Euro 8,00

Al momento del deposito del ricorso viene comunicato il NUMERO DI RUOLO. Con questo numero si può essere aggiornati sullo stato della pratica collegandosi al sito http://gdp.giustizia.it – area pubblica- sezione ricerche.

Il giudice fissa la data dell’udienza. Poiché ci sono tanti ricorsi e pochi giudici può passare molto tempo, anche dei mesi, dal deposito del ricorso a quando il giudice lo vede per fissare l’udienza.

La data dell’udienza viene comunicata all’indirizzo indicato dal ricorrente con una notifica dell’ufficiale giudiziario o in caso di urgenza con una comunicazione per fax o per e-mail.

All’udienza deve essere presente il ricorrente, per spiegare al giudice le sue ragioni. In caso di impedimento motivato, occorre fare per tempo una richiesta scritta di rinvio dell’udienza, documentando adeguatamente i motivi.

Al termine dell’udienza il giudice decide se la multa è corretta o meno. La parte che perde può essere condannata a pagare all’altra le spese di giudizio.

Se il giudice respinge il ricorso stabilisce anche l’importo della multa, che va pagata entro 30 giorni.

 

PER LE MULTE CHE PREVEDONO SOSPENSIONE DELLA PATENTE, RITIRO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE, SEQUESTRO DEL MEZZO:

il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento. Nel caso ci siano gravi motivi, si può chiedere che il giudice valuti la sospensione del provvedimento. I gravi motivi vanno documentati. Le richieste di sospensione non documentate non saranno prese in considerazione.


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Ufficio di riferimento
Polizia Locale - Sanzioni

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